Sequestro preventivo, riesame e questione di proprietà: poteri del giudice (Cass. pen. Sez. VI n. 3089 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame, ai sensi dell’art. 2 cod. proc. pen., decide in via incidentale le questioni sulla titolarità del bene oggetto del sequestro rilevanti ai fini della sussistenza dei presupposti del vincolo cautelare. Egli è tenuto a devolvere al giudice civile, ai sensi dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., l’eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla, e cioè nel caso in cui proceda all’annullamento per qualsiasi ragione del provvedimento cautelare. L’obbligo di rimessione della questione proprietaria al giudice civile non sussiste, dunque, quando il tribunale rigetta l’istanza di riesame e mantiene il sequestro: in tal caso il giudice penale risolve la questione pregiudiziale con valore meramente incidentale, privo di efficacia vincolante in ogni altro processo.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, investito di un’istanza di riesame avverso un decreto di sequestro preventivo di un immobile, ha rigettato l’istanza e ha rimesso al giudice civile la decisione sulla titolarità del diritto di proprietà del bene. Il provvedimento cautelare si riferiva a ipotesi di reato previste dagli artt. 393 e 633 cod. pen.
Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. per aver il tribunale devoluto al civile la questione proprietaria pur avendo rigettato il riesame, oltre a vizi della motivazione sul fumus delicti e sulla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie ipotizzate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa su cui poggia l’ordinanza impugnata. Il tribunale aveva ritenuto di dover verificare il titolo di proprietà prima del vaglio delle contestazioni cautelari, qualificando la fattispecie alla stregua degli artt. 263, comma 3, e 324, comma 8, cod. proc. pen., e da ciò aveva fatto discendere senz’altro il rigetto della richiesta di dissequestro.
Il Collegio ritiene non pertinente il richiamo al principio per cui il tribunale del riesame, accertata una contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile mantenendo il sequestro, pur in mancanza di formale pendenza della lite (Sez. 3, n. 19674 del 27/04/2022). Quel principio, osserva la Corte, è correlato all’ipotesi in cui occorra disporre il dissequestro: la portata dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen. è stata già chiarita da Sez. 5, n. 21157 del 26/03/2019, secondo cui il giudice del riesame deve devolvere al civile l’eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando intenda restituirla, cioè quando annulli, per qualsiasi ragione, il provvedimento cautelare. Avendo il tribunale rigettato l’istanza e mantenuto il sequestro, non gravava su di esso alcun onere di devoluzione, trovando applicazione la regola dell’art. 2 cod. proc. pen.
La Corte dichiara irrilevante, ai fini della decisione, il contrasto di legittimità in ordine al presupposto della rimessione al giudice civile, oggetto di un orientamento maggioritario e di uno minoritario. Tale questione, infatti, assume rilievo solo dopo la risoluzione del tema sottoposto al Collegio, relativo ai poteri e agli obblighi del tribunale del riesame in ordine alla valutazione dei presupposti del vincolo cautelare sul bene controverso.
Non può quindi essere seguito il più risalente orientamento — richiamato dalle Sez. 3, n. 2468 del 18/11/1993 e Sez. 3, n. 41879 del 11/10/2007 — secondo cui, contestata la proprietà, il tribunale non avrebbe alcuna facoltà e dovrebbe rimettere gli atti al civile, con sospensione obbligatoria del procedimento penale. A tale impostazione osta la regola dell’art. 2 cod. proc. pen.: il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo diversa disposizione, e la pronuncia incidentale sulla questione civile è priva di efficacia vincolante in ogni altro processo. Non individua una deroga l’art. 324, comma 8, cod. proc. pen., che opera sul diverso piano della restituzione del bene.
Incombeva pertanto al tribunale il giudizio sui presupposti della cautela reale, segnatamente sul fumus commissi delicti, tenendo conto anche della rilevata estinzione della controversia civile: ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Nota della Redazione
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