Criptofonini via O.E.I.: utilizzabili secondo le Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. VI n. 3088 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione di conversazioni scambiate mediante criptofonini, la trasmissione con ordine europeo di indagine del loro contenuto, già acquisito e decrittato dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito dell’art. 234-bis cod. proc. pen., ma nella disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti, desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e dall’art. 78 disp. att. cod. proc. pen. Il pubblico ministero può richiedere e acquisire tali prove senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, non essendo applicabile l’art. 6 direttiva 2014/41/UE né l’art. 132 d.lgs. n. 196/2003, che riguardano le richieste ai fornitori di servizi e non ad altra autorità giudiziaria che già detenga i dati. L’utilizzabilità è esclusa solo se il giudice italiano rilevi che l’impiego determini una violazione dei diritti fondamentali, il cui onere di allegazione e prova grava sulla parte interessata.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 18 aprile 2024, aveva respinto la richiesta proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., per la revoca dell’ordinanza genetica con cui il Gip aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in relazione all’addebito provvisorio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti relativi all’ordine di indagine europeo e delle chat acquisite dall’estero, con conseguente richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura. Con il secondo motivo ha dedotto l’inutilizzabilità dei messaggi scambiati sulle piattaforme criptate, acquisiti mediante O.E.I., per violazione delle garanzie interne in materia di intercettazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che le questioni prospettate non risultano propriamente poste all’attenzione del Tribunale del riesame. In tema di impugnazioni cautelari, la parte che propone riesame è tenuta ad articolare appositi motivi e, ove proponga ricorso per cassazione, deve dedurre motivi corrispondenti a quelli già prospettati, pena l’inammissibilità delle deduzioni nuove. La Corte richiama Sez. 3 n. 29366 del 2024 e Sez. 2 n. 11027 del 2016.

Quanto alla mancata trasmissione dei provvedimenti autorizzativi dell’autorità giudiziaria francese, le doglianze sono apparse generiche. Il Tribunale del riesame ha dato atto che la polizia giudiziaria francese aveva trasmesso, con plichi separati e sigillati, i cd-rom contenenti gli elementi di prova richiesti, che gli stessi erano stati estrapolati e trascritti e che i files erano stati trasmessi integralmente al Tribunale. Le operazioni compiute da pubblici ufficiali sono assistite da presunzione di legittimità, e il rischio di manipolazioni segnalato dalla difesa è meramente astratto. Sul punto opera il principio di Sez. 3 n. 47559 del 2019 e di Sez. 6 n. 7355 del 2018: l’eccezione sulla mancata trasmissione di atti rilevanti non può essere proposta per la prima volta in cassazione.

Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 2024, che hanno affermato che la trasmissione con O.E.I. del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità estera, non rientra nell’art. 234-bis cod. proc. pen., bensì nella disciplina degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e art. 78 disp. att. cod. proc. pen. Non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice italiano, e le prove in possesso dell’autorità dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste dal pubblico ministero.

Il procedimento seguito per l’acquisizione delle chat criptate è apparso identico a quello scrutinato dalle Sezioni Unite, concernendo delitti per i quali nell’ordinamento interno può essere disposta l’intercettazione ai sensi dell’art. 266 cod. proc. pen., né il ricorrente ha evidenziato specifiche violazioni dei diritti fondamentali. L’ordinanza impugnata ha correttamente valutato le chat sulla base della disciplina dell’art. 270 cod. proc. pen., come indicato dalle Sezioni Unite, a differenza del precedente Sez. 4 n. 13535 del 2024, Valletta, che aveva disposto l’annullamento con rinvio per il diverso approccio fondato sull’art. 234-bis cod. proc. pen.

Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-670/22, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite “Giorgi”, che hanno chiarito come, sulla base dell’art. 31 direttiva 2014/41/UE, attuato dall’art. 44 d.lgs. n. 108/2017, l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte da autorità di altro Stato sussista solo se il giudice italiano rilevi che le captazioni non sarebbero consentite in un caso interno analogo. Le eventuali violazioni del procedimento acquisitivo svoltosi in Francia avrebbero dovuto essere eccepite davanti all’autorità francese. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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