Convalida obbligo presentazione polizia e termine difesa 48 ore (Cass. pen. Sez. III n. 840 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il destinatario del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’Autorità di polizia ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. La convalida non può intervenire prima del decorso di un termine indispensabile, individuato nelle 48 ore successive alla notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il pubblico ministero può richiedere al G.i.p. la convalida. Tale termine è incomprimibile e funzionale al contraddittorio, perché inibisce la possibilità di approntare congruamente ed effettivamente le proprie difese. La convalida emessa prima del suo decorso integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza e perdita di efficacia del provvedimento questorile erroneamente convalidato, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione l’ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento del Questore della stessa città, con il quale è stato disposto, per la durata di due anni, l’obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate. Il provvedimento questorile è stato notificato all’interessato il 22 marzo alle ore 11,20 e la convalida è intervenuta il giorno successivo alle ore 17,02, dunque prima del decorso delle 48 ore.
Il ricorrente deduce quattro motivi: la compressione del lasso di tempo concesso per le deduzioni difensive; la mancata esplicitazione delle ragioni di necessità e urgenza della misura; la mancata esplicitazione delle ragioni della prescrizione aggiuntiva; il difetto di motivazione sulla durata del divieto. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame e la sospensione dell’efficacia del provvedimento, limitatamente all’obbligo di presentazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Da ciò discende che la convalida dell’obbligo di presentazione non può intervenire prima del decorso di un termine indispensabile, che la uniforme giurisprudenza individua nelle 48 ore successive alla notificazione, in analogia con il termine entro cui il pubblico ministero può richiedere al G.i.p. la convalida.
Il mancato rispetto di tale termine incide sul diritto di difesa del sottoposto. Si tratta di un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, perché inibisce la possibilità di approntare congruamente ed effettivamente le proprie difese mediante memorie o deduzioni. La sua inosservanza, non consentendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.
La Corte richiama i precedenti Sezioni Unite n. 4441 del 29/11/2005, Sez. 3 n. 6440 del 27/01/2016, Sez. 3 n. 15089 del 27/01/2016, Sez. 3 n. 15973 del 04/03/2020, Sez. 3 n. 20366 del 02/12/2020 e Sez. 3 n. 12665 del 06/03/2018, dando continuità all’orientamento formatosi, tra l’altro, in fattispecie del tutto analoga.
Ne consegue che, se la convalida è intervenuta prima del decorso del termine a difesa, l’emissione dell’atto integra una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., da cui deriva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e la perdita di efficacia del provvedimento questorile, limitatamente alla misura dell’obbligo di presentazione, ferma restando l’intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni.
Nel caso di specie il provvedimento è stato notificato il 22 marzo e la convalida risulta emessa e depositata il giorno seguente, in data 23 marzo. Da qui la dichiarazione di nullità dell’atto e l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’obbligo di presentazione. Tale epilogo, comportando un pronunciamento di natura rescindente, rende ultronea la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
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Nota della Redazione
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