Nessuna riapertura dei termini per le pene sostitutive dopo il giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 21923 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 limita l’applicabilità delle norme del Capo III della legge n. 689/1981, se più favorevoli, ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del decreto. La formula riguarda i soli giudizi di cognizione, volti ad accertare la responsabilità e a commisurare la pena, e non i procedimenti di esecuzione instaurati dopo la formazione del giudicato. Ne consegue che non è ammessa la riapertura dei termini per richiedere l’applicazione delle sanzioni sostitutive quando la pena sia stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della riforma. Il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non è assoluto e può subire deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra cui quella connessa all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza della Corte di appello di Catanzaro in data 16/09/2025, ha revocato nei confronti del condannato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 2020, divenuta irrevocabile nell’ottobre 2020, per una condanna a pena detentiva e pecuniaria. Nel quinquennio successivo il condannato aveva riportato un’ulteriore condanna, per reato anteriormente commesso, a pena non sospesa eccedente i limiti di legge. Il giudice ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena avanzata ex art. 53 legge n. 689/1981.
La richiesta era stata ritenuta inammissibile perché le pronunce erano divenute irrevocabili prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 53 legge n. 689/1981 e dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sostiene che il criterio temporale di applicazione delle norme del Capo III della legge n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, non sia ancorato alla data di irrevocabilità della pronuncia, ma alla pendenza dei procedimenti in primo o in secondo grado al momento dell’entrata in vigore della riforma. La richiesta di revoca della sospensione condizionale risaliva, infatti, al 28/02/2022, in epoca antecedente all’entrata in vigore del decreto.
La Corte ritiene il ricorso infondato. La lettera dell’art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 fa riferimento ai procedimenti penali di primo e di secondo grado: formula riferibile ai giudizi di cognizione, volti ad accertare responsabilità e a commisurare le pene, non anche ai procedimenti di esecuzione instaurati dopo la formazione del giudicato sulla colpevolezza e sulla pena inflitta.
Il collegio osserva che, in mancanza della successiva specificazione contenuta nella stessa norma, sarebbero rimasti fuori i giudizi giunti alla fase di legittimità. Per quelli la disposizione transitoria prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi alla Cassazione all’entrata in vigore del decreto, possa presentare istanza di applicazione di una pena sostitutiva al giudice dell’esecuzione entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza. La possibilità di richiedere l’applicazione è quindi differita alla fase esecutiva, dopo il passaggio in giudicato.
Il legislatore ha dunque escluso dalla norma transitoria l’ipotesi della pendenza di un procedimento di esecuzione: deve ritenersi esclusa anche la riapertura dei termini per avvalersi della facoltà di chiedere le sanzioni sostitutive quando la pena sia stata inflitta con sentenza irrevocabile ben prima dell’entrata in vigore della legge n. 150/2022. La lettura proposta dal ricorrente è incompatibile con la lettera della legge e con la scansione procedurale descritta dalla disposizione transitoria.
La Corte richiama inoltre il principio secondo cui è stata affermata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 d.lgs. n. 150/2022, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità delle disposizioni in tema di pene sostitutive ai reati giudicati con sentenze irrevocabili prima dell’entrata in vigore del decreto. Il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena, e può subire deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra cui quella connessa alla certezza dei rapporti coperti dal giudicato, come affermato da Sez. III n. 47042 del 26/09/2023. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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