Concorso aggravanti furto art. 625 e irrilevanza violenza sulle cose (Cass. pen. Sez. 5 n. 10266 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le circostanze aggravanti del furto di cui all’art. 625, primo comma, nn. 7 e 7-bis, cod. pen. possono cumularsi quando, nel caso concreto, le fattispecie non interferiscono, non ricorrendo un rapporto di specialità. In particolare, l’aggravante di cui al n. 7-bis, relativa alla sottrazione di componenti metalliche o altro materiale da infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici, concorre con quella dell’esposizione alla pubblica fede, poiché le due ipotesi attengono rispettivamente alla coesione funzionale del bene all’infrastruttura e alla situazione di controllo sul bene stesso. Non ricorre, invece, il concorso con la diversa ipotesi del n. 7 della destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità, rispetto alla quale sussiste un rapporto di specialità. L’aggravante di cui al n. 7-bis non postula la violenza sulle cose, essendo necessario e sufficiente un nesso di stretta ed immediata strumentalità funzionale della cosa sottratta all’erogazione del servizio pubblico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona confermava la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 110, 624 e 625, nn. 7 e 7-bis, cod. pen., per essersi impossessato di cento chilogrammi di lastre di rame sottratte dal tetto di un capanno ubicato all’interno di un sito archeologico di proprietà della Soprintendenza Archeologica. L’imputato, colto nella fase di caricamento del materiale sul proprio veicolo, proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, l’illegittimo cumulo delle due aggravanti, integrante un bis in idem sostanziale, e la non configurabilità dell’aggravante di cui al n. 7-bis per l’assenza di violenza sulle cose. Con un secondo motivo, lamentava l’errata qualificazione giuridica del fatto per non essere stato adeguatamente motivato il suo contributo concorsuale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, valutando preliminarmente il secondo motivo, concernente il concorso nel reato, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la sentenza impugnata avesse logicamente motivato la responsabilità dell’imputato, valorizzando la circostanza che lo stesso fosse stato sorpreso mentre provvedeva a caricare il materiale sottratto, circostanza idonea ad ascrivergli la partecipazione all’azione di furto in via di immediatezza logica, a nulla rilevando l’eventuale distribuzione di ruoli. Le censure difensive sono state considerate generiche, volte a una inammissibile rivisitazione del quadro probatorio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la sussistenza di un concorso apparente di norme. Ha richiamato il principio secondo cui l’aggravante di cui al n. 7-bis può concorrere con quella dell’esposizione alla pubblica fede, ma non con l’ipotesi di cui al n. 7 relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità, rispetto alla quale sussiste un rapporto di specialità. Nel caso di specie, le due aggravanti applicate riguardavano situazioni diverse: la prima, l’esposizione del bene alla pubblica fede per l’assenza di vigilanza continua; la seconda, la sottrazione di componenti metalliche da un’infrastruttura destinata all’erogazione di un servizio pubblico.
La Corte ha inoltre disatteso la tesi difensiva sull’insussistenza della violenza sulle cose. Ha precisato che l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. non richiede tale connotazione, non essendo annoverata né tra i requisiti espliciti né tra quelli impliciti della disposizione. La relazione tra la componente metallica e l’infrastruttura può essere anche solo funzionale, senza necessità di un collegamento materiale che la sottrazione debba infrangere. Nel caso di specie, le lastre di rame svolgevano una funzione strumentale alla tutela del patrimonio del sito archeologico, integrando così il requisito oggettivo, mentre quello soggettivo era pacifico, essendo il sito di proprietà di un ente pubblico. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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