Terzo interessato nel sequestro preventivo: può dedurre solo titolarità del bene (Cass. pen. Sez. II n. 24266 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che rigetta la richiesta di riesame di un decreto di sequestro preventivo, proposto dal difensore del terzo interessato. Questi può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza poter contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare reale. Una volta dimostrata l’effettività del diritto di proprietà di cui il terzo è formalmente titolare, la sua pretesa va riconosciuta indipendentemente dal fumus del reato ascritto all’indagato. La contestazione dei soli presupposti della misura, non accompagnata da alcuna allegazione sulla titolarità del bene, rende il ricorso inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata, ha proposto riesame, nella qualità di terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in relazione a un’imputazione provvisoria elevata a carico di terzi legati da stretta parentela, per i reati di associazione per delinquere, ricettazione e contraffazione. Il Tribunale del riesame ha confermato integralmente il decreto.
Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità del decreto per omessa motivazione sul vincolo pertinenziale tra il bene sequestrato e il reato, e la mera apparenza della motivazione quanto alla riconduzione della società a cosa pertinente al reato, valorizzando l’epoca di costituzione della stessa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio costante secondo cui il terzo interessato che impugni il rigetto del riesame può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente due profili: la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato. Gli è invece precluso contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare reale.
Su questa base i motivi — esaminati congiuntamente perché connessi e in parte sovrapponibili — sono dichiarati inammissibili. Il ricorso si concentra sulle modalità di accertamento del fatto oggetto di imputazione provvisoria e sull’assenza di nesso di pertinenzialità della società, ma non affronta la relazione tra il terzo e i beni sottoposti a sequestro, né allega alcuna circostanza sulla titolarità del bene.
La Corte rileva che il Tribunale ha invece ampiamente motivato, valorizzando la sequenza temporale delle condotte, la tempistica di costituzione, chiusura e riapertura di società collegate agli indagati, il contenuto delle captazioni e le movimentazioni bancarie di consistente portata riferibili alla ricorrente, in assenza di valida attività economica. Tali elementi sono stati letti come indizi del ruolo di schermatura della società rispetto alle finalità associative, in continuità con le altre società riferibili ai medesimi soggetti.
La ricorrente, dunque, si è limitata a contestare in modo non consentito l’esistenza dei presupposti della misura, senza allegare la propria effettiva titolarità e disponibilità del bene. Il terzo, una volta dimostrata l’effettività del diritto di proprietà, vede riconosciuta la pretesa a prescindere dal fumus; nel caso di specie tale allegazione è mancata.
All’inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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