Inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di archiviazione dopo l’opposizione della persona offesa (Cass. pen. Sez. II n. 24263 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari all’esito dell’opposizione della persona offesa, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, essendo previsto il reclamo al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. Tale provvedimento non è affetto da abnormità strutturale, perché espressamente previsto e disciplinato dal codice di rito, né da abnormità funzionale, poiché non determina indebita regressione del procedimento né stasi irrisolvibile dello stesso, restando l’indagine preliminare soggetta a riapertura ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, con ordinanza del 25/02/2026, aveva disposto l’archiviazione di un procedimento penale per appropriazione indebita a carico di un soggetto nella qualità di trustee di un trust costituito da più disponenti e comprendente, tra i beneficiari, la persona offesa. L’archiviazione era stata motivata con l’improcedibilità del reato per difetto di querela, ritenendo il querelante privo di legittimazione a proporla.
Avverso tale provvedimento la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’abnormità dell’ordinanza, sotto il profilo strutturale e funzionale, e la violazione delle norme sulla querela, sull’archiviazione e sui reati contestati. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità; la difesa dell’indagato ha argomentato negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’impugnabilità. Ribadisce che l’ordinanza di archiviazione emessa dopo la legge n. 103/2017 non è ricorribile per cassazione, ma è soggetta a reclamo davanti al tribunale monocratico, nei soli casi di nullità previsti dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. A sostegno richiama un precedente di legittimità che, nel dichiarare inammissibile il ricorso volto a censurare le valutazioni poste a fondamento dell’archiviazione, aveva escluso l’abnormità del provvedimento e ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 410-bis cod. proc. pen.
Sul secondo profilo, la Corte richiama la nozione di abnormità elaborata dalle Sezioni Unite con la sentenza Magnani: è abnorme non solo il provvedimento avulso dall’ordinamento processuale per singolarità e stranezza del contenuto, ma anche quello che, pur manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e oltre ogni ragionevole limite. L’abnormità può riguardare il profilo strutturale, quando l’atto si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, o quello funzionale, quando determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
Applicando tali principi, il Collegio esclude entrambi i profili. L’abnormità strutturale è esclusa perché l’ordinanza di archiviazione è provvedimento espressamente previsto e disciplinato dal codice di rito. L’abnormità funzionale è esclusa perché il provvedimento non determina alcuna indebita regressione del procedimento e non ne comporta la stasi irrisolvibile, essendo l’indagine preliminare per sua natura soggetta a riapertura ai sensi dell’art. 414 cod. proc. pen. La Corte richiama un proprio precedente conforme, che aveva già escluso l’abnormità dell’ordinanza di archiviazione emessa in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, precisando che l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 410-bis c.p.p. – Nullità del provvedimento di archiviazione
- Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari