Applicabile la disciplina transitoria del d.lgs. 36/2018 ai procedimenti pendenti (Cass. pen. Sez. 7 n. 19701 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati perseguibili a querela, il passaggio al nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. n. 36/2018 è regolato dalla disciplina transitoria di cui all’art. 12 dello stesso decreto. Per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il termine per la proposizione della querela decorre dalla data in cui la persona offesa è stata informata dal giudice della facoltà di esercitare il diritto, anche se la stessa abbia avuto notizia del fatto in epoca precedente. Ne consegue che la querela presentata dalla persona offesa nel corso del giudizio, nel rispetto del termine assegnato dal giudice in conformità alla disciplina transitoria, è idonea a far progredire l’azione penale, escludendo ogni profilo di improcedibilità. La disposizione transitoria prevale sulle sopravvenute modifiche normative, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione che deduca la mancanza di querela.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza con cui la Corte di Appello di Messina aveva confermato la condanna per il reato di minaccia grave di cui agli artt. 81, comma 1, e 612, comma 2, cod. pen.
Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata per improcedibilità dell’azione penale, assumendo la mancanza di una valida querela alla luce delle nuove disposizioni sulla procedibilità introdotte dalla riforma c.d. Cartabia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. In primo luogo, ha rilevato che il giudice di prime cure non ha operato alcuna riqualificazione giuridica del fatto, avendo riconosciuto la sussistenza della minaccia aggravata, con la conseguenza che il tema della procedibilità andava valutato esclusivamente con riferimento al reato contestato.
Sul punto, la Corte ha precisato che la disciplina applicabile al caso di specie non è quella della riforma c.d. Cartabia, bensì quella transitoria di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 36/2018. Tale disposizione, infatti, prevede che, per i reati commessi prima della sua entrata in vigore e per i quali è prevista la perseguibilità a querela, il termine per la presentazione della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto. Qualora, però, il procedimento sia già pendente, il giudice ha l’onere di informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela, con la decorrenza del termine dal giorno dell’avvenuta informazione.
Nel caso di specie, il procedimento risultava pendente alla data di entrata in vigore della nuova normativa. La persona offesa aveva regolarmente proposto querela nel corso del giudizio, nel rispetto del termine assegnatole dal giudice in conformità alla disciplina transitoria. La Corte ha pertanto escluso ogni profilo di improcedibilità, confermando la piena efficacia della querela presentata.
La Corte ha, infine, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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