Sequestro preventivo e vizi di motivazione non deducibili in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 33800 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo nonché i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Sono pertanto inammissibili le doglianze che, oltre l’intestazione formale, investano la consistenza dei manufatti preesistenti e la comparazione tra quanto realizzato e quanto assentito, profili di natura fattuale. La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire, e la ritenuta illegittimità della S.C.I.A. costituiscono valutazioni indiziaria­mente condotte dal giudice del riesame e insindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 24 febbraio 2025, ha confermato il decreto con cui il Gip aveva disposto il sequestro preventivo di due immobili siti in Agrigento, in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché agli artt. 110 cod. pen. e 181, comma 1-bis, lettera b), del d.lgs. n. 42 del 2004.

Avverso l’ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’assenza e la mera apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti; l’erronea applicazione dell’art. 3 del testo unico sull’edilizia e la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione anziché come ristrutturazione; l’errata applicazione dell’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001, contestando la ritenuta esistenza di aumenti volumetrici.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola processuale dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Richiama sul punto precedenti conformi.

Il Tribunale del riesame aveva ricostruito che i progetti allegati alla S.C.I.A. prevedevano la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato con stessa sagoma, volumetria, area di sedime e numero di unità abitative. Dagli accertamenti, tuttavia, era emersa la presenza di ulteriori quattro elevazioni fuori terra non previste, di un ascensore in cemento armato e di una rampa di scala non disegnati, di un aumento di superficie per la modifica delle terrazze e di difformità nelle pensiline e nei balconi. Da qui il giudice della cautela ha tratto indizi di non conformità dell’opera al progetto.

Su questa base la Corte rileva che, oltre l’intestazione formale dei motivi, le doglianze afferiscono alla consistenza dei manufatti preesistenti e alla comparazione tra quanto realizzato e quanto assentito. Si tratta di valutazioni fattuali, fondate sul confronto tra le opere e i progetti depositati, e non di considerazioni interpretative delle norme applicabili, le uniche deducibili ai sensi dell’art. 325. Il riferimento all’opportunità di ulteriori accertamenti tecnici non inficia la valutazione sul fumus, avendo il Tribunale indicato elementi sufficienti sul piano logico.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che non si controverte dell’interpretazione dell’art. 3 del testo unico sull’edilizia, ma del rilievo, corretto sul piano logico e insindacabile, secondo cui la volumetria risultava aumentata mediante ampliamento della sagoma e dell’altezza, con qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. Il mancato riferimento alla disapplicazione della S.C.I.A. è irrilevante, trattandosi di atto del privato che non necessita di disapplicazione, ma di semplice accertamento della sua illegittimità.

Anche il terzo motivo non è riconducibile alla violazione di legge: il giudice della cautela ha ritenuto sussumibile il fatto nella fattispecie penale, desumendo che i lavori erano in corso di realizzazione in assenza del necessario permesso di costruire e su area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’esistenza degli aumenti volumetrici non può essere contestata in questa sede, perché implica una valutazione comparativa afferente al profilo fattuale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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