Sequestro probatorio di merce con dicitura “made in Italy”: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 5706 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, in pendenza delle indagini, decide sull’opposizione avverso il rigetto della richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., che richiama l’art. 127 cod. proc. pen., e non si applica il limite di inoppugnabilità riferito al provvedimento adottato dopo la chiusura delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio. Nel merito, la dicitura “made in Italy” apposta sulla confezione del prodotto destinato alla vendita è idonea a indurre in inganno l’acquirente sulla provenienza nazionale e integra il fumus delicti del reato di cui all’art. 517 cod. pen., in relazione all’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003. La conservazione del sequestro trova giustificazione anche nella funzione di assicurare gli effetti della confisca obbligatoria del corpo del reato, non surrogabile dalla mera rappresentazione fotografica dei beni.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, con ordinanza dell’8 aprile 2024, ha rigettato l’opposizione proposta dalla difesa di un soggetto indagato per la violazione dell’art. 517 cod. pen. avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di restituzione di oltre seimila articoli di rubinetteria, già sottoposti a sequestro probatorio.

Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la mancanza del fumus delicti, la contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla persistenza dell’interesse alla conservazione dei beni dopo la chiusura delle indagini, e la possibilità di surrogare la materiale disponibilità dei manufatti con la loro rappresentazione grafica.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente affrontato la questione dell’ammissibilità del mezzo di impugnazione. Richiamando la propria giurisprudenza nomofilattica (Sezioni Unite n. 32938 del 27 luglio 2023), il Collegio ha precisato che il limite di inoppugnabilità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio riguarda esclusivamente il provvedimento adottato dal giudice dell’udienza preliminare dopo la chiusura delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio. Nel caso di specie, invece, il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari in pendenza delle indagini, in esito alla procedura prevista dall’art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. Il richiamo, contenuto nel comma 5, all’art. 127 cod. proc. pen. rende pertanto ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi del comma 7 della stessa disposizione.

Superato il vaglio dell’astratta ammissibilità, la Corte ha ritenuto il ricorso nel concreto inammissibile. Quanto al primo motivo, ha osservato che il reato di cui all’art. 517 cod. pen., in relazione all’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, si configura quando siano posti in vendita prodotti industriali con nomi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine italiana. Nel caso di specie erano stati rinvenuti articoli di rubinetteria con stampiglia e confezioni recanti la dicitura “made in Italy”, oltre a ulteriori confezioni vuote con la medesima indicazione.

La Corte ha chiarito che è irrilevante, ai fini della astratta configurabilità del reato, che le diciture non siano riconducibili esclusivamente all’impresa amministrata dal ricorrente o che siano impresse solo sulle scatole e non sui manufatti. Poiché il prodotto è destinato a essere consegnato all’acquirente all’interno della confezione, l’indicazione in essa contenuta, ove mendace, è idonea a integrare gli estremi della fattispecie. Nessun dubbio, quindi, sulla sussistenza del fumus delicti e sull’opportunità di conservare i prodotti nelle confezioni originarie.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che la rappresentazione fotografica dei manufatti possa surrogare la loro materiale disponibilità, non essendovi elementi per ritenere la rappresentazione esaustiva di tutti i prodotti sequestrati. Il mantenimento della segregazione è inoltre giustificato dal pericolo connesso all’eventuale circolazione dei beni e dalla funzione di assicurare l’efficacia della confisca obbligatoria del corpo del reato, richiamando l’art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen. e l’art. 4, comma 49-ter, della legge n. 350 del 2003 (in giurisprudenza, Sez. III n. 10058 del 15 marzo 2005). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *