Nomina tardiva del difensore d’ufficio non invalida senza danno processuale (Cass. pen. Sez. 7 n. 18715 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di difesa d’ufficio, la mancata tempestiva nomina di un nuovo difensore dopo la rinuncia al mandato da parte del precedente non determina la nullità degli atti successivamente compiuti, ove non venga allegata e dimostrata l’ostensione del danno processuale concretamente provocato dal ritardo. La rinuncia al mandato ha effetto solo quando interviene la nomina del nuovo difensore da parte dell’imputato. Sono inammissibili per genericità i motivi di ricorso per cassazione che non rispettano i requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché quelli che si risolvono nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Bari che ne aveva confermato la condanna. Con il ricorso per cassazione deduceva la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per la mancata tempestiva nomina di un nuovo difensore d’ufficio dopo la rinuncia al mandato del precedente, contestava la legittimità dell’acquisizione di dichiarazioni predibattimentali, l’insussistenza della condizione di procedibilità per la pretesa tardività della querela e la violazione del diritto di difesa per l’anticipazione dell’orario dell’udienza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, in sede di esame preliminare, ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui la nullità eventuale degli atti successivi alla rinuncia del difensore richiede comunque la dimostrazione del danno processuale concretamente provocato dal ritardo nella nomina del nuovo difensore d’ufficio. Il giudice del gravame aveva specificato che la rinuncia al mandato non aveva prodotto alcun danno concreto all’imputato, fino alla nomina di un nuovo difensore di fiducia.
Il secondo motivo, relativo all’acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali del teste, è stato considerato generico, poiché privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata era logicamente corretta, avendo ritenuto legittima l’acquisizione ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., essendo le dichiarazioni divenute irripetibili per la sopravvenuta impossibilità del teste di essere sentito in dibattimento.
Il terzo motivo, concernente la presunta tardività della querela, è stato giudicato non consentito in sede di legittimità, in quanto i motivi si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, omettendo una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Dalla sentenza emergeva che la querela era stata presentata tempestivamente, con riferimento al momento in cui le persone offese erano venute a conoscenza della truffa subita.
Il quarto motivo, relativo all’anticipazione dell’orario dell’udienza di primo grado, è stato considerato generico, poiché la Corte di appello aveva correttamente rilevato che la questione non era stata eccepita dal difensore né in quell’udienza né in quelle successive.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 512 c.p.p. – Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione