Idoneità a disturbare soggetti indeterminati e inammissibilità dei motivi di ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 3459 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone ex art. 659 cod. pen., per l’integrazione della fattispecie non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di soggetti. La valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici di merito non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione risulta congrua e completa, non essendo consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con modelli di ragionamento esterni. I motivi di ricorso meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello si risolvono in una critica alla valutazione probatoria e sono pertanto inammissibili.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina, aveva confermato il giudizio di responsabilità dell’imputata per il reato di cui all’art. 659 cod. pen., commesso in concorso, rideterminando la pena in euro 200,00 di ammenda. La condanna concerneva la propagazione di rumori molesti all’interno di un edificio condominiale.
Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 192, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 659 cod. pen., lamentando il travisamento del fatto e della prova, nonché il vizio di motivazione apparente, contraddittoria e illogica in punto di sussistenza del reato. Contestava, in particolare, l’attendibilità dei testi d’accusa e la valenza probatoria della relazione peritale. Con il secondo motivo eccepiva la mancata integrazione della fattispecie, in quanto la propagazione dei rumori avrebbe riguardato solo i condomini dei piani sovrastanti e sottostanti l’appartamento, senza estendersi ad altri occupanti l’edificio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i due motivi, per la loro stretta connessione, potevano essere esaminati congiuntamente, risolvendosi sostanzialmente in una critica alla valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, con la quale la ricorrente non si era effettivamente confrontata. Tale critica è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità, atteso che la Corte non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto con altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000.
Quanto alla sussistenza del reato, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano ravvisato la responsabilità sulla base delle dichiarazioni convergenti delle parti civili e degli altri condomini dello stabile, nonché sulla scorta di esposti presentati da dodici condomini e del verbale di assemblea condominiale. Sulla base di tali elementi, non altrimenti apprezzabili in sede di legittimità, è stata correttamente ravvisata la sussistenza del reato di cui all’art. 659 cod. pen.
In relazione alla contestazione difensiva circa la mancanza di disturbo per un numero indeterminato di soggetti, la Corte ha richiamato il principio secondo cui per l’integrazione della fattispecie non è necessaria la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di soggetti, come affermato da Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004.
Nel caso di specie, la condotta dell’imputata è risultata idonea a disturbare la quiete dell’intero condominio, come emerso dall’istruttoria dibattimentale, considerato che alcuni testimoni, pur residenti ai piani inferiori, avevano imputato la provenienza dei rumori dall’appartamento dell’imputata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 64, della legge n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso