Ricorso per cassazione avverso patteggiamento inammissibile per motivi non consentiti (Cass. pen. Sez. II n. 32997 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione esclusivamente per motivi attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, secondo il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il motivo che investe la determinazione del trattamento sanzionatorio e il computo della continuazione, così come l’eccezione di prescrizione, non rientra tra quelli consentiti ed è pertanto inammissibile. La tassatività delle impugnazioni straordinarie nel rito premiale preclude ogni sindacato sul merito della quantificazione della pena, salvo che non si deduca un’illegalità della stessa nei termini di legge.

Il Fatto

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Verona, con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., applicava all’imputato la pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa, in continuazione con la pena inflitta da altra sentenza dello stesso tipo, definitiva dal 2007, per una rapina continuata aggravata in concorso.

L’imputato proponeva ricorso per cassazione per il tramite del difensore, deducendo la violazione degli artt. 99 e 157 cod. pen. sotto due profili: la mancata considerazione del dispositivo della sentenza recante i reati unificati per continuazione e l’eccesso dell’aumento operato per la recidiva rispetto al cumulo delle condanne per le quali era stata contestata; lamentava, inoltre, la prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del perimetro impugnatorio proprio delle sentenze di patteggiamento. Il richiamo è testuale all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione a quattro categorie di motivi: quelli attinenti alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Su questa base il Collegio rileva che l’unico motivo articolato non rientra in alcuna delle fattispecie consentite. La doglianza investe la quantificazione del trattamento sanzionatorio e il computo della continuazione: profili che, per espressa previsione normativa, restano sottratti al sindacato di legittimità quando la pena sia stata concordata e non ne sia dedotta l’illegalità.

La Corte aggiunge due rilievi ulteriori. Il primo riguarda la genericità del motivo, che non illustra le ragioni per le quali il giudice, nel determinare la pena, avrebbe omesso di considerare il dispositivo della sentenza recante i reati unificati per continuazione. Il secondo concerne la manifesta infondatezza della censura sulla recidiva: dall’ordinanza emerge che nessun aumento è stato applicato a tale titolo, essendo la recidiva — unitamente alle altre aggravanti — ritenuta equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla prescrizione, il Collegio osserva che la doglianza è manifestamente infondata poiché il reato contestato è una rapina aggravata, per la quale è prevista la pena detentiva massima di venti anni di reclusione, commessa il 18 agosto 2005: il relativo termine non era dunque decorso.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Ne seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e la condanna al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo ragione per ritenere il ricorso presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *