Ricettazione: prova del reato presupposto e risparmio di spesa come profitto (Cass. pen. Sez. II n. 20689 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’affermazione della responsabilità per il delitto di ricettazione non richiede l’accertamento giudiziale della commissione del reato presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche. Costituisce profitto patrimonialmente rilevante il risparmio delle somme necessarie per abbonarsi legalmente ai canali televisivi criptati fruiti in modo abusivo. Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente e l’incertezza probatoria non può fondare il beneficio.

Il Fatto

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato la decisione con cui, in data 12.01.2024, il Tribunale di Bari aveva assolto l’imputato perché il fatto non sussiste, condannandolo per il delitto di ricettazione alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizi di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità, in particolare per il difetto di una sentenza che avesse accertato definitivamente la configurabilità del reato presupposto, per la presenza di indizi debolissimi e per l’assenza di un profitto penalmente rilevante, oltre al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. Il primo motivo, concernente il difetto di prova adeguata della commissione del reato presupposto, è respinto. La Corte richiama il proprio orientamento, mai successivamente contraddetto (Sez. II n. 29685 del 05.07.2011, Rv. 251028-01), secondo cui l’affermazione della responsabilità per ricettazione non esige l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza attraverso prove logiche.

Nel caso concreto, risulta congruamente provato che l’imputato non fosse abilitato a stipulare abbonamenti per la visione dei contenuti criptati in oggetto, non agendo per conto delle emittenti televisive coinvolte. La Corte di appello ha illustrato le ragioni dell’affermazione di responsabilità con motivazione “rafforzata” rispetto a quella che aveva indotto il Tribunale ad assolvere, valorizzando l’effettuazione documentata, su base mensile, di otto bonifici con causali inequivocabili in favore di un soggetto che, in cambio, forniva all’imputato l’abilitazione per la visione abusiva dei programmi televisivi criptati.

Gli altri motivi sono privi della necessaria specificità, poiché non considerano le incensurabili argomentazioni poste a fondamento delle contestate statuizioni. Quanto alla patrimonialità del profitto, la Corte osserva che esso consiste nel risparmio delle somme necessarie per abbonarsi legalmente ai canali criptati, pacifico essendo che fossero superiori rispetto a quelle corrisposte.

Nessun elemento legittimava, infine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., la mera incensuratezza non può di per sé legittimare il beneficio; l’incertezza probatoria è invocabile a fondamento di una richiesta di assoluzione, ma non per legittimare il riconoscimento delle attenuanti; il fatto accertato, insistentemente reiterato e comportante un profitto non esiguo, non appare di lieve entità. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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