Remissione di querela travolge le statuizioni civili del reato estinto (Cass. pen. Sez. VII n. 2926 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela, seguita da contestuale accettazione, impone al giudice di dichiarare l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso. Tale declaratoria, una volta intervenuta, travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti, compresa la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La motivazione della sentenza d’appello che si limiti a specificare, senza introdurre elementi nuovi, il contenuto dell’imputazione non integra alcuna innovazione della contestazione, né violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., restando il fatto contestato immutato nella sua materialità.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, in data 06.06.2024, aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Nel corso del giudizio di legittimità, con memorie trasmesse via PEC, la difesa deposita la remissione di querela con contestuale dichiarazione di accettazione, riferita al delitto di appropriazione indebita contestato al capo A).

Il ricorrente articola tre motivi: presunta innovazione della contestazione nella motivazione, asserita carenza dell’elemento soggettivo e dedotto difetto di correlazione tra imputazione e condanna ex art. 522 cod. proc. pen.. La questione centrale, però, diventa il sopravvenuto effetto estintivo sul reato per cui era intervenuta la remissione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla remissione di querela ritualmente intervenuta e accettata. Rispetto alla contestazione di appropriazione indebita, il Collegio rileva che l’estinzione del reato deve essere dichiarata sempre, finanche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso. Il principio trova appoggio nel precedente Sez. II n. 37688 del 08.07.2014, Rv. 259989, che aveva già affermato la prevalenza della causa estintiva sulle ragioni di inammissibilità.

La declaratoria estintiva, osserva la Corte, travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti. Ne segue che la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, per il reato ormai estinto, non può sopravvivere: il giudice di legittimità annulla senza rinvio sul punto.

Quanto al primo motivo, il Collegio lo ritiene manifestamente infondato. L’affermazione della Corte territoriale circa l’interesse del ricorrente a conseguire un profitto dalla vendita dell’auto e il riferimento al bonifico eseguito costituiscono una mera specificazione della contestazione, coerente con la ricostruzione fattuale di primo grado, e non una sua innovazione. Il fatto del pagamento ricevuto assume valore di univoco indizio della partecipazione all’operazione illecita, con esclusione di qualsiasi travisamento probatorio.

Il secondo motivo è parimenti infondato: dagli atti emerge che il dolo non è stato ritenuto in re ipsa, ma identificato attraverso la valorizzazione di plurimi elementi indiziari, richiamati in specifico nelle pagine della sentenza impugnata. Il terzo motivo, incentrato sul difetto di correlazione ex art. 522 cod. proc. pen., cade per le stesse ragioni esposte sul primo: la violazione della norma processuale deve essere radicalmente esclusa.

Da qui la decisione: annullamento senza rinvio limitatamente al reato estinto per remissione di querela, inammissibilità del ricorso nel resto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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