Sequestro probatorio, ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 33305 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per violazione di legge, nozione che comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. L’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio va modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione tra le cose e il reato e alla natura del bene, non essendo sufficiente il mero richiamo agli articoli di legge. Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare, le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore e degli avvisi, purché emerga con chiarezza la libertà del dichiarante. In tema di fumus commissi delicti, il Tribunale del riesame verifica l’astratta configurabilità del reato, non la concreta fondatezza dell’accusa.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta nell’interesse di un indagato avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico ministero, ha annullato il vincolo limitatamente a una carabina ad aria compressa, disponendone la restituzione, e ha confermato nel resto il provvedimento impugnato. I reati ipotizzati sono l’estorsione e l’istigazione al suicidio.

Avverso l’ordinanza del Tribunale il difensore di fiducia dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la finalità probatoria del sequestro, l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato, la sussistenza del fumus del reato di estorsione e il diniego di acquisizione della videoregistrazione e delle sommarie informazioni.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa generale sull’ammissibilità del ricorso: contro le ordinanze in materia di sequestro probatorio o preventivo esso è consentito solo per violazione di legge, da intendersi comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’argomentazione del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricorda che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio, a pena di nullità, deve essere modulato in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito, alla relazione tra le cose e il reato e alla natura del bene, non essendo sufficiente il mero richiamo alle norme. Nella specie il Tribunale ha illustrato le ragioni per cui i beni sono pertinenti ai reati contestati e ha giustificato l’utilità probatoria della loro acquisizione.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha applicato il principio secondo cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare, le spontanee dichiarazioni rese dall’indagato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore e senza gli avvisi, purché emerga la libertà del dichiarante. Il ricorrente, per contestarne la spontaneità, si limita a congetture, senza indicare alcun elemento da cui trarre una coercizione o una sollecitazione implicita.

Il terzo motivo è aspecifico, oltre che manifestamente infondato. In tema di riesame del sequestro, il Tribunale verifica l’astratta configurabilità del reato, non la concreta fondatezza dell’accusa. Nel valutare il fumus di un reato tentato, il giudice deve accertare, con giudizio ex ante, l’univocità e l’idoneità degli atti. Il Tribunale ha evidenziato che dal video emerge una violenza agita e reiterata prima della sottrazione della somma e dopo la sua restituzione, dando conto della ragionevole ipotizzabilità del reato.

Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta la mancata acquisizione della videoregistrazione e delle sommarie informazioni, ma non ne spiega la rilevanza difensiva. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese quando i loro esiti siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria: principio traslabile al riesame del sequestro, per il quale il termine per la trasmissione degli atti ha natura meramente ordinatoria. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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