Connessione teleologica e competenza territoriale nel reato associativo (Cass. pen. Sez. I n. 26716 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La competenza per territorio, in ipotesi di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo che la stessa contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili. La connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. tra reato associativo e reati fine si ricava dalla stessa struttura della fattispecie, ove il sodalizio sia costituito al fine di eseguire i reati programmati. Per la configurabilità di tale connessione non è richiesta l’identità tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo. Il delitto di riciclaggio si consuma nel luogo in cui si realizza l’effetto dissimulatorio, ovvero dove pervengono le somme di provenienza illecita.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 27 maggio 2021, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale per i reati di cui ai capi 1) e 66), indicando come competente il Tribunale di Macerata. Il Giudice per le indagini preliminari di Macerata, investito degli atti, aveva a sua volta rimesso la questione, dapprima disponendo il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen..

La Corte, con sentenza n. 41518 del 25/09/2024, aveva dichiarato inammissibile quel rinvio, perché lo strumento non è esperibile quando vi sia già stata una decisione sulla competenza, residuando come unico rimedio il conflitto. Il Giudice ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Ancona quanto al reato associativo e al capo 66).

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto la sussistenza della condizione di conflitto, poiché due giudici hanno contemporaneamente ricusato la cognizione del medesimo fatto, dando luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 cod. proc. pen. Osserva inoltre che dello stesso conflitto, nel medesimo procedimento, si era già occupata con le sentenze nn. 30393/2024, 18384/2025 e 36673/2025, individuando in tutti i casi la competenza in capo al Tribunale di Ancona.

Il criterio seguito dal Giudice di Macerata è quello della connessione ex art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. tra il reato associativo e i reati fine, in ragione di quanto prospettato dal pubblico ministero nel capo di imputazione. La Corte ritiene tale criterio del tutto corretto, richiamando il principio secondo cui la competenza si determina sulla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018; Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024).

Dalla descrizione della contestazione associativa emerge il rapporto finalistico del reato associativo con i reati fine: il più risalente dei quali, a parità di gravità, è quello contestato al capo 41), commesso in Ancona, che determina la competenza per territorio. Il reato associativo è stato commesso per eseguire i reati fine, così individuando la connessione teleologica.

La Corte reputa irrilevante la mancata identità di autori tra reati fine e reato mezzo. In tema di competenza non si richiede, per la configurabilità della connessione teleologica, che sussista identità tra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di altro reato (Sez. 2, n. 37232 del 09/10/2025).

Quanto al capo 66), la Corte condivide il rilievo secondo cui il locus commissi delicti del reato di riciclaggio è quello in cui sono pervenute le somme inviate tramite bonifico, apparentemente in pagamento di fatture in realtà emesse per operazioni inesistenti, cioè Ancona, luogo ove era stato aperto il conto corrente sul quale è pervenuto il primo dei bonifici. Il delitto si consuma al momento e nel luogo in cui si realizza l’effetto dissimulatorio cui tendono le condotte tipiche (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015). La competenza va dunque individuata in capo al Tribunale di Ancona, con trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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