Ricorso straordinario ex art 625 bis solo per condannato con giudicato stabile (Cass. pen. Sez. V n. 28138 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. è un rimedio eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica, esperibile dal solo soggetto che rivesta lo status di condannato con giudicato già formato. Esso è proponibile avverso le sentenze della Corte di cassazione che, intervenendo su provvedimenti del giudice dell’esecuzione, stabilizzino il giudicato determinando l’irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’errore di fatto. Resta invece esclusa l’impugnazione della sentenza che si limiti a valutare la legittimità delle modalità esecutive della confisca per equivalente, senza incidere sul giudicato di condanna già perfezionatosi. L’errore di fatto rilevante consiste in una svista percettiva della Cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità; il travisamento degli atti compiuto dal giudice dell’esecuzione, non eccepito con il ricorso ordinario, non si comunica alla sentenza di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione, che aveva rigettato il suo ricorso avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva respinto l’istanza di revoca parziale della confisca per equivalente.
L’istanza originaria non contestava il provvedimento che aveva disposto la confisca, ma si doleva delle modalità di esecuzione della stessa, ritenute eccedenti rispetto al quantum fissato nei titoli esecutivi. Con il ricorso straordinario il condannato deduce che il secondo motivo del precedente ricorso sarebbe stato rigettato per errata percezione dei documenti allegati, dai quali sarebbe emerso che i beni sequestrati eccedevano ampiamente il limite della confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dalla natura eccezionale del rimedio. Le disposizioni dell’art. 625-bis cod. proc. pen. non sono suscettibili di applicazione analogica e non possono essere estese ai casi non previsti dalla legge, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002 e n. 16104 del 27.03.2002.
Il presupposto imprescindibile è lo status di condannato, che ha esaurito i gradi ordinari di impugnazione. Per le sentenze emesse su ricorsi avverso provvedimenti del giudice dell’esecuzione, il rimedio è ammesso quando la decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l’irrimediabilità del pregiudizio (Sezioni Unite n. 13199 del 21.07.2016). È invece escluso che il ricorso straordinario possa proporsi avverso le sentenze in materia di indulto, che incide solo sull’esecuzione della pena senza stabilizzare il giudicato (Sez. V n. 16556 del 09.02.2023; Sez. V n. 33143 del 26.03.2018).
Nel caso di specie la sentenza impugnata non è intervenuta a stabilizzare il giudicato di condanna, ormai perfezionatosi, ma solo a valutare la legittimità delle modalità di esecuzione della confisca. L’impugnazione è quindi proposta al di fuori dei casi consentiti.
Una seconda, autonoma causa di inammissibilità riguarda la nozione di errore di fatto: esso consiste in un errore percettivo della Cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia inciso sul processo formativo della volontà. Il contenuto dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione non è mai stato oggetto di errata rappresentazione da parte della Corte. L’eventuale travisamento dei documenti ad opera del giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto essere eccepito con il ricorso per cassazione e non si comunica alla sentenza di legittimità che, in assenza di tale eccezione, dà fedelmente conto del provvedimento scrutinato. Ogni discrasia non impugnata non può essere recuperata mediante il ricorso straordinario (Sez. II n. 24169 del 16.05.2003).
La Corte esamina infine nel merito il principio invocato, giudicandolo infondato. L’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 esclude dalla massa attiva fallimentare i beni assoggettati a sequestro o confisca, in attuazione del principio di prevalenza delle misure ablative sul fallimento, esteso ai sequestri preventivi dall’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. Tale prevalenza opera però solo in caso di conflitto, ossia di incapienza del patrimonio. Ove il patrimonio sia capiente, nessuna disposizione impone che la confisca colpisca prima i beni della società fallita, essendo sufficiente che il valore confiscato non superi l’importo fissato, altrimenti si determinerebbe un ingiustificato sacrificio dei creditori concorsuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.