Giudice di rinvio e riqualificazione del fatto in omicidio colposo (Cass. pen. Sez. V n. 28142 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, quando l’annullamento sia stato disposto per vizi della motivazione in tema di elemento soggettivo del reato, non è vincolato alla sola disamina dei punti indicati nella sentenza rescindente e conserva piena libertà di valutazione delle risultanze probatorie, ma deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali. Ne consegue che, ove il giudice rescindente abbia individuato nella sicura conoscenza della posizione della vittima il presupposto indefettibile della prova del dolo eventuale, il persistente dubbio su tale conoscenza, unito all’assenza di movente, legittima la riqualificazione del fatto in omicidio colposo per grave imprudenza. La censura che tenda a rimettere in discussione tale ricostruzione fattuale si risolve in un tentativo di accesso al merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Procuratore generale distrettuale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di assise di appello di Taranto, decidendo a seguito di rinvio, ha riqualificato il fatto contestato all’imputato da omicidio volontario in omicidio colposo, dichiarando non doversi procedere perché estinto per intervenuta prescrizione e revocando le statuizioni civili in favore delle parti civili costituite.
Il giudice del rinvio, adempiendo al mandato ricevuto, aveva escluso la prova del dolo eventuale, ritenendo non superabile il dubbio sulla conoscenza da parte dello sparatore della posizione esatta della vittima, ostacolata da un muretto e dalle fronde di un albero. Il ricorrente ha dedotto un errore metodologico: il Collegio avrebbe esaminato in modo atomistico il solo profilo conoscitivo, trascurando gli ulteriori elementi probatori attinenti al quadro comportamentale dell’imputato, alla direzione dello sparo, al contesto illecito e alle condotte successive.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 38343 del 24.04.2014, secondo cui la prova del dolo eventuale richiede l’accertamento della rappresentazione della significativa possibilità di verificazione dell’evento e dell’adesione volontaristica dell’agente all’eventualità del suo realizzarsi. Su tale base la sentenza rescindente aveva già chiarito che la prova del dolo esigeva la dimostrazione della sicura conoscenza, da parte dello sparatore, della collocazione della vittima.
Il giudice del rinvio si è attenuto a tale schema, escludendo che il dubbio sulla posizione della vittima fosse superabile: non era stato individuato il punto esatto di partenza del colpo, la traiettoria incontrava un muro alto circa 155-157 centimetri e le fronde di almeno un albero impedivano la piena visuale, tanto che gli operanti avevano dovuto spostare i rami per rendere visibile il pannello simulante la testa della vittima.
La Corte ritiene che la censura del ricorrente dissimuli il tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto, non consentito in sede di legittimità. Il giudice rescindente aveva già valutato gli elementi indicati — la sconsideratezza nell’uso delle armi, la consapevolezza della presenza della vittima e il comportamento successivo al fatto — giudicandoli non decisivi ai fini del dolo eventuale.
La doglianza contrasta con il principio per cui la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull’adempimento del dovere di motivazione: il giudice di rinvio, pur conservando autonomia valutativa sul punto annullato, deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. II n. 45863 del 24.09.2019; Sez. I n. 7963 del 15.01.2007).
Quanto alla direzione del secondo colpo, la censura è articolata senza confronto con le acquisizioni probatorie richiamate dal giudice rescindente: dai rilievi emergeva che sulla traiettoria sparatore-vittima si trovava un frigorifero attinto dal primo colpo e che le fronde della pianta impedivano la visuale, con difficoltà di puntamento dovuta alla notevole distanza. Le deduzioni del ricorrente risultano perciò mere congetture, prive di decisività, e il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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