Contributo di solidarietà sulla pensione dei commercialisti: illegittimo il prelievo regolamentare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16031 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, nemmeno per assicurare l’equilibrio di bilancio, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà su un trattamento pensionistico già determinato secondo i criteri applicabili. Tali atti si pongono in contrasto con il principio del pro rata e danno luogo a un prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. La declaratoria di illegittimità del contributo regolamentare non rende applicabile il contributo previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011, che postula presupposti rigorosi, non surrogabili dall’illegittimità dei regolamenti. All’azione di restituzione delle somme trattenute si applica la prescrizione decennale, difettando i caratteri di liquidità ed esigibilità del credito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, lamentava di avere subito la trattenuta del contributo di solidarietà sulle rate di pensione. Chiedeva al Tribunale di Verona di dichiarare l’illegittimità dei prelievi, disposti in asserita violazione dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995, come modificato e interpretato da successivi interventi normativi, con riferimento all’art. 22 del regolamento della Cassa approvato con D.M. 14.7.2004 e alle delibere attuative del 2008, 2013 e 2017.

La Corte d’Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello del professionista, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e nel merito l’illegittimità del contributo, condannando la Cassa alla restituzione delle somme. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza per avere ritenuto illegittimo il contributo regolamentare. La Corte lo giudica infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre trattenute su trattamenti già determinati: simili atti violano il principio del pro rata e integrano una prestazione patrimoniale riservata al legislatore.

Il secondo motivo, in via subordinata, invoca l’applicabilità del contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013 previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011. La Corte respinge la doglianza: la norma non introduce alcun automatismo e postula l’inerzia della Cassa nell’adottare le misure di riequilibrio, presupposto che la ricorrente non ha allegato né provato. L’illegittimità dei regolamenti non può surrogare, ora per allora, quella condizione.

Il terzo motivo contesta la scelta della prescrizione decennale anziché quinquennale. Il Collegio conferma l’orientamento delle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, ribadito da Cass. n. 6170 del 2024: l’azione di restituzione è soggetta al termine ordinario, difettando i caratteri di liquidità ed esigibilità del credito.

Il quarto motivo riguarda la decorrenza degli interessi legali. La Corte ritiene infondata anche questa censura: al pensionato competono gli interessi dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento, avendo i crediti previdenziali natura unitaria.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, essendo le questioni decise in modo conforme alla giurisprudenza della Corte. Alla soccombenza seguono la condanna alle spese e, stante l’esito conforme alla proposta di definizione accelerata, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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