Servitù e impugnazione delle argomentazioni di merito dopo statuizione di inammissibilità (Cass. civ. Sez. II n. 4181 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte soccombente non ha, di regola, onere né interesse ad impugnare le argomentazioni di merito inserite dal giudice dopo una statuizione di inammissibilità, perché tali argomentazioni sono ininfluenti rispetto a una pronuncia di mero rito. Nondimeno, quando il contenuto complessivo del provvedimento si configura come un rigetto nel merito, nel quale il giudice di seconde cure si sia diffusamente espresso sulla domanda, deve riconoscersi l’interesse della parte soccombente all’impugnazione e, in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza sull’inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma rigettava le domande con cui i ricorrenti chiedevano di accertare il diritto di servitù di passaggio attraverso un vano di collegamento e di riconoscere la facoltà di chiudere un’apertura e realizzare una scala a chiocciola. La domanda muoveva dall’assegnazione dei locali in esito a una divisione immobiliare, con la costituzione di una servitù a carico del vano di proprietà della convenuta.

La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame. Riteneva la domanda degli appellanti nuova, e come tale inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., perché sollecitava un’interpretazione del titolo mai introdotta in primo grado; in ogni caso, nel merito, la riteneva infondata, escludendo che dal titolo emergesse l’ampiezza e il modo di esercizio della servitù e ritenendo il progetto irrealizzabile per effetto di una pronuncia del Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, esaminati congiuntamente perché tutti censurano la qualificazione come mutatio libelli dell’esame del contenuto di un diritto autodeterminato e la pronuncia nel merito dopo la declaratoria di inammissibilità, sono fondati per quanto di ragione. La Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 3840 del 2007, secondo cui, dopo una statuizione di inammissibilità, le argomentazioni di merito non obbligano la parte soccombente a impugnarle.

Il Collegio ritiene però di dover considerare il contenuto complessivo della pronuncia gravata, che si configura come un provvedimento di rigetto. Il giudice di seconde cure, verosimilmente non convinto della soluzione in termini di inammissibilità, si è espresso diffusamente sul merito. In tale caso deve riconoscersi l’interesse della parte soccombente all’impugnazione, con la conseguenza che, in sede di legittimità, il motivo attinente al merito non può reputarsi assorbito.

La Corte reputa errata la pronuncia sull’inammissibilità: contestava agli appellanti una domanda nuova sulla quale, invece, si era pronunciato il Tribunale di Roma nella sentenza gravata. La stessa Corte distrettuale, contraddicendosi, osserva che la domanda originaria era tesa ad accertare il diritto di servitù comprensivo della facoltà di chiudere l’apertura e realizzare la scala.

Il quarto motivo è inammissibile. Il mezzo non spiega in che modo il giudice abbia violato il criterio logico-letterale e gli altri criteri interpretativi degli artt. 1363, 1366 e 1367 cod. civ., mentre la Corte distrettuale ha ricercato la comune intenzione delle parti anche alla stregua dei principi di collegamento negoziale e del comportamento delle parti. Ai fini del sindacato di legittimità occorre specificare i canoni in concreto inosservati e il punto in cui il giudice se ne sia discostato, come ricordato da Cass. n. 7472 del 2011 e da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014.

Il quinto motivo è inammissibile perché non attinge alla ratio decidendi. La Corte distrettuale ha ritenuto sussistente e legittima la contestazione della convenuta e insussistenti gli impedimenti e le turbative. In conclusione il ricorso è rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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