Responsabilità del notaio e concorso del creditore nella causazione del danno (Cass. civ. Sez. III n. 33541 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità professionale del notaio per omessa segnalazione di vincoli pregiudizievoli sugli immobili ipotecati, il danno lamentato dal creditore non è risarcibile quando questi, con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitarlo attivandosi verso i garanti. L’accertamento dei presupposti di applicabilità dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. integra indagine di fatto, riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione. È inammissibile, per difetto di specificità e mancata correlazione alla ratio decidendi, il motivo di ricorso che censuri la sentenza d’appello senza contrastare l’affermazione decisoria principale.

Il Fatto

Nel 2013 un notaio stipulò un contratto di apertura di credito in conto corrente in favore di una società, con contestuale costituzione di ipoteca su alcuni immobili. Il notaio dichiarò i beni liberi da vincoli pregiudizievoli e confermò tale situazione in una successiva relazione. Dopo il fallimento della società finanziata, la banca creditrice apprese dell’esistenza di una precedente ipoteca iscritta da altro istituto su alcuni dei medesimi beni.

La banca chiese al Tribunale la condanna del notaio al risarcimento dei danni. Il notaio chiamò in garanzia la propria compagnia assicuratrice. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello di Trieste confermò la decisione, escludendo la configurabilità del danno per difetto di allegazione e prova in ordine alle iniziative recuperatorie verso i fideiussori. La banca ricorse per cassazione con due motivi, contestando la valutazione del comportamento che essa avrebbe dovuto tenere e la mancata indicazione del fatto sopravvenuto idoneo a elidere il nesso causale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice, rilevando che la copia notificata della sentenza impugnata risultava ritualmente prodotta e che il ricorso era stato notificato nel rispetto del termine breve di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.

Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata correlazione alla decisione d’appello. La Corte territoriale aveva escluso la risarcibilità del danno perché la banca non aveva svolto alcuna allegazione idonea a confutare l’eccezione relativa alla possibilità di recupero integrale del credito mediante tempestiva attivazione verso i fideiussori, circostanza ritenuta non contestata e dunque idonea a escludere il risarcimento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ.

La ricorrente si era limitata ad affermare l’incapienza dei garanti, maturata nel 2016, senza provare di avere iniziato idonee azioni di escussione. La Corte ha osservato che la fideiussione era prestata con deroga al termine dell’art. 1957 cod. civ. e senza preventiva escussione del debitore principale, sicché la banca avrebbe potuto attivarsi già nel 2014, quando aveva richiesto il rientro dell’esposizione debitoria.

Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità ne hanno rilevato l’inammissibilità per difetto di specificità e per mancata correlazione all’affermazione decisoria principale. La Corte di merito aveva accertato che, pur essendo il notaio inadempiente, il danno si era prodotto per la mancanza di iniziative recuperatorie della banca verso i garanti. Richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 3319 dell’11.02.2020), la Corte ha ribadito che l’accertamento dei presupposti dell’art. 1227, comma 2, cod. civ. è riservato al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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