Rigetto per inammissibilità dei motivi che chiedono una terza istanza di merito (Cass. civ. Sez. II n. 1244 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, pur formalmente deducendo violazione di legge, aspirano in realtà a una terza istanza di cognizione piena in fatto e in diritto. Il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del convincimento in una motivazione effettiva, risoluta e coerente, non essendo tenuto a discutere ogni singolo elemento probatorio né a confutare ogni deduzione che aspiri a una diversa ricostruzione del fatto. Ove la sentenza sia sorretta da due ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa all’altra, essendosi formato il giudicato sulla ragione non colpita. Integra infine un tipico giudizio di merito, non sindacabile per violazione di legge, la valutazione se un determinato diritto sia stato incluso o meno nel contratto di vendita.

Il Fatto

Una controversia di accertamento negativo di una servitù di passaggio traeva origine da un atto di divisione del 1958. I pretesi titolari del fondo dominante convenivano in giudizio due società per far dichiarare l’inesistenza della servitù carrabile. Le convenute eccepivano la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione e proponevano domanda di garanzia per evizione verso i danti causa.

Il Tribunale rigettava la domanda. In riforma, la Corte d’appello accoglieva la domanda principale, accertando l’inesistenza della servitù, e rigettava la domanda di garanzia per difetto di prova del trasferimento del diritto. Proponevano allora ricorso principale i pretesi garanti, resistito dalle società garantite con ricorso incidentale e dai pretesi titolari del fondo dominante con controricorso.

La Motivazione della Corte

Le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dal controricorrente sono superate in virtù del principio della ragione più liquida, richiamato dalle Sezioni Unite n. 9936/2014. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale, congiuntamente esaminati, denunciano la violazione degli artt. 1062, 1141, 1143, 1158, 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in tema di destinazione del padre di famiglia e usucapione.

La Corte rileva che entrambi i motivi sono accomunati da un tratto che ne determina l’infondatezza: essi aspirano a una terza istanza di cognizione piena in fatto e in diritto, non dischiudibile in sede di legittimità. Dinanzi a censure di tale tipo, il compito della Cassazione è verificare che il giudice di merito abbia fatto buon governo del proprio potere di apprezzamento.

Tale verifica ha esito positivo. La Corte d’appello ha premesso che l’onere della prova del fatto costitutivo della servitù grava sul convenuto e che la destinazione del padre di famiglia presuppone l’appartenenza originaria dei fondi al medesimo proprietario, escludendo che l’atto di divisione del 1958 riguardasse le particelle controverse. Quanto all’usucapione, ha rilevato l’assenza di prova storica diretta del corpus possessionis e l’inadempimento dell’onere di specifica riproposizione delle istanze istruttorie. La motivazione, effettiva e coerente secondo i canoni delle Sezioni Unite n. 8053/2014, non deve confrontarsi con ogni singolo elemento probatorio. I primi due motivi sono rigettati.

Il terzo motivo, relativo al rigetto delle prove testimoniali, è inammissibile. La pronuncia di inammissibilità si fonda su due rationes distinte, ciascuna autonomamente sufficiente: solo una è stata attinta dal ricorso, poiché la genericità e irrilevanza dei capitoli non è stata censurata specificamente. La Corte richiama sul punto Cass. n. 9752/2017. Anche l’unico motivo del ricorso incidentale, in tema di garanzia per evizione ex artt. 1484 e 1489 cod. civ., è dichiarato inammissibile, mirando a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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