Omessa pronuncia sulla restituzione delle spese e necessità di accertamento fattuale (Cass. civ. Sez. 2 n. 17263 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che, riformando la sentenza di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di quest’ultima non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione, titolo esecutivo. Il solvens deve pertanto attivare un autonomo giudizio di ripetizione ovvero formulare, in sede di gravame, un’apposita domanda di condanna alla restituzione. L’omessa pronuncia su tale domanda comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice d’appello, ove la relativa decisione presupponga un accertamento in fatto sui pagamenti effettuati.
Il Fatto
Alcuni condòmini convenivano in giudizio il proprietario di un appartamento e l’istituto di previdenza, lamentando l’inglobamento nella sua proprietà di una porzione comune dell’edificio, con impedimento dell’accesso al vano caldaie. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti dell’erede del proprietario, condannandola al rilascio della porzione comune e al pagamento delle spese processuali, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’istituto previdenziale.
La soccombente proponeva appello, deducendo anche la tardività della riassunzione del giudizio di primo grado, intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c. La Corte d’appello dichiarava l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione, compensando le spese e ponendo quelle della consulenza tecnica a carico degli attori. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la parte soccombente.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censurava l’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione delle somme versate alle controparti a titolo di rifusione delle spese di primo grado, nonostante la riforma della sentenza impugnata e l’espressa formulazione di un’apposita richiesta in tal senso nell’atto di appello. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la decisione sulla restituzione delle somme è autonomamente richiesta e presuppone un accertamento in fatto sui pagamenti spontaneamente eseguiti e su quelli asseritamente ancora dovuti, non compiuto dal giudice d’appello.
La Corte ha dato continuità al principio secondo cui la sentenza d’appello che riforma quella di primo grado non è di per sé titolo esecutivo per la restituzione delle somme versate in esecuzione della pronuncia riformata. In mancanza di espressa statuizione di condanna alla ripetizione, il solvens deve attivare un autonomo giudizio o formulare in sede di gravame un’apposita domanda in tal senso, per ragioni di economia processuale e analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, secondo comma, e 402, primo comma, cod. proc. civ.
La Corte ha esaminato anche i precedenti che ammettono la correzione dell’errore materiale per l’omessa pronuncia, ma ne ha escluso l’applicabilità nel caso di specie. Tale rimedio presuppone che l’omissione sia dovuta a una mancanza materiale e non a un vizio di attività o di giudizio del giudice, come nel caso in cui la condanna alla restituzione si manifesti come semplice accessorio del decisum complessivo, sottratta a qualunque valutazione giudiziale. Nel caso in esame, invece, la domanda di restituzione richiede un accertamento fattuale sui pagamenti effettuati, che è stato trascurato dal giudice d’appello.
La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.