La sopraelevazione è nuova costruzione e il d.m. 1444/1968 integra l’art. 873 c.c. (Cass. civ. Sez. 2 n. 13789 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio esistente deve essere qualificata come nuova costruzione, con la conseguenza che deve rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione e che non trova applicazione il criterio della prevenzione, il quale si esaurisce con il completamento strutturale e funzionale del primo edificio. L’art. 9, comma 1, del d.m. n. 1444/1968, traendo la sua forza cogente dall’art. 41-quinquies legge n. 1150/1942, costituisce disciplina integrativa dell’art. 873 c.c., immediatamente operativa nei rapporti tra privati anche in presenza di strumenti urbanistici locali contrastanti o carenti. Tale prescrizione, essendo posta a tutela dell’interesse generale al prefigurato modello urbanistico, non è derogabile mediante convenzione tra privati, a differenza delle norme codicistiche sulle distanze.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Firenze che, confermando la decisione di primo grado, l’aveva condannata a demolire la sopraelevazione del proprio edificio, realizzata in violazione delle distanze legali di dieci metri prescritte dal d.m. n. 1444/1968. Il giudice di merito aveva accertato che l’opera costituiva una nuova costruzione e aveva dichiarato la nullità di una transazione stipulata tra le parti nel 2005, ritenuta contraria a norme imperative.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto respinto il motivo concernente la procura alle liti, affermando che il potere di rappresentanza processuale può essere conferito solo a chi sia investito anche di un potere rappresentativo sostanziale, come accertato dalla corte territoriale in relazione alla scrittura di conferimento.
Quanto alla violazione delle distanze, la Suprema Corte ha ribadito che l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 rappresenta una disciplina integrativa dell’art. 873 c.c., sicché si inserisce automaticamente nei regolamenti locali che prevedano distanze inferiori o nulle, con immediata operatività nei rapporti interprivati. La norma è quindi applicabile anche quando una sola delle pareti frontistanti sia finestrata, a prescindere dalla sua altezza o dal fatto che appartenga all’edificio nuovo o a quello preesistente.
La Corte ha poi corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., chiarendo che mentre le norme dell’art. 873 c.c. sono derogabili tra privati, le prescrizioni del d.m. del 1968 non tollerano deroghe convenzionali, essendo dettate a tutela dell’interesse generale. Ne consegue l’irrilevanza della transazione del 2005 e l’impossibilità di costituire la dedotta servitù.
Infine, con riferimento alla sopraelevazione, la Corte ha confermato che essa deve considerarsi nuova costruzione e come tale soggetta alla disciplina sulle distanze, con conseguente inapplicabilità del principio di prevenzione, che si esaurisce con il completamento della prima costruzione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.