Aree idonee fotovoltaico: rileva lo stabilimento industriale, non l’attività commerciale (TAR Abruzzo n. 580 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di procedure abilitative semplificate per impianti fotovoltaici, l’area idonea ex art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021 comprende le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, come definiti dall’art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006, nonché le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento. Non rileva, ai fini dell’idoneità, la distanza da un’attività commerciale di rivendita di materiali edili, la quale non costituisce uno stabilimento industriale e non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera. La qualificazione giuridica dell’attività svolta dall’operatore economico, desumibile dalla visura camerale, è determinante per l’applicazione della disciplina agevolativa.
Il Fatto
Una società presentava al Comune di L’Aquila una procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 100 kW su terreno agricolo, assumendo che l’area fosse idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, in quanto posta a distanza inferiore a 500 metri da uno stabilimento industriale.
Il Comune, dopo un iniziale scambio di note istruttorie, esprimeva parere negativo e, con provvedimento del 12 gennaio 2026, negava l’assentibilità dell’intervento, ritenendo che il complesso indicato dalla società fosse un’attività commerciale di rivendita di materiali edili e non uno stabilimento industriale. La società impugnava il diniego, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa in materia di aree idonee, contestando la qualificazione dell’attività operata dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il ricorso, condividendo la qualificazione dell’attività svolta dalla società Franchetti Srls come “attività commerciale” e non come “stabilimento industriale”. La visura camerale prodotta dalla stessa ricorrente indicava quale attività prevalente la “vendita di materiali edili da costruzione e ferramenta”, attività che non richiede alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Il Collegio ha precisato che la nozione di stabilimento e di impianto rilevante per l’individuazione delle aree idonee è quella specificamente dettata dall’art. 268, comma 1, lettere h) ed l), d.lgs. n. 152/2006, norma volta a disciplinare gli operatori soggetti a prevenzione e limitazione delle emissioni. La rivendita di materiali edili non rientra in tale nozione, con la conseguenza che le aree circostanti al punto vendita non possono essere incluse tra quelle insediabili ai sensi del d.lgs. n. 190/2024.
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, rilevando l’insussistenza del dedotto travisamento dei presupposti e la corretta applicazione dei criteri legali per la qualificazione dell’area, confermando la legittimità del diniego e del parere negativo che ne costituiva il presupposto. Le spese di lite sono state poste a carico della società soccombente.
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Nota della Redazione
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