Servizi pre-ruolo: temporizzazione legittima se più favorevole al lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15953 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati con profilo inferiore a quello di inquadramento può avvenire mediante il metodo della temporizzazione (art. 4, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 399 del 1988) ovvero mediante la ricostruzione della carriera (art. 4, comma 13, del medesimo d.P.R., richiamato dall’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970): si tratta di sistemi alternativi e non cumulabili, entrambi volti a valorizzare economicamente e giuridicamente la carriera pre-ruolo. Le disposizioni sulla temporizzazione non sono state travolte dalla sopravvenuta inefficacia di cui all’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché richiamate e recepite dall’art. 66, comma 6, del CCNL di comparto del 4.8.1995 con rinvio indifferenziato all’intero art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, che non consente operazioni selettive tra singoli commi. Il lavoratore ha diritto all’applicazione del metodo a lui più favorevole, ma la relativa scelta deve essere comunicata alla pubblica amministrazione al più tardi al momento dell’immissione in ruolo.
Il Fatto
Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con qualifica di direttore dei servizi generali amministrativi, ha chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati negli anni precedenti e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale ha respinto la domanda in contumacia dell’amministrazione. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione, ritenendo legittimo il ricorso alla temporizzazione, che aveva assicurato al lavoratore un trattamento economico iniziale più elevato e un’anzianità teorica basata sulla conversione in durata virtuale del servizio pre-ruolo. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dal Ministero con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che le norme sulla temporizzazione non fossero più applicabili al momento dell’assunzione, non essendo state espressamente richiamate dall’art. 142 del CCNL Scuola 2003 né dall’art. 146 del CCNL Scuola del 29.11.2007. La Corte ha respinto la censura rilevando che il richiamo andava semmai riferito all’art. 4, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 399 del 1988, e che esso sarebbe stato superfluo perché quelle disposizioni erano già state recepite dall’art. 66, comma 6, del CCNL del 4.8.1995.
Il recepimento nel contratto collettivo del 1995 sottrae le disposizioni dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 al novero delle norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e, dunque, alla sopravvenuta inefficacia ai sensi dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il rinvio contenuto nel CCNL è indifferenziato e riferito all’intero articolo, il che preclude l’operazione selettiva tra commi prospettata dal ricorrente.
Con il secondo motivo, il lavoratore ha dedotto il carattere alternativo dei due metodi e il proprio diritto a scegliere quello più conveniente, contestando che la temporizzazione penalizzasse le successive progressioni retributive. La Corte ha confermato l’alternatività dei sistemi, sancita dal comma 10, secondo cui i benefici economici della temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi ai fini della carriera.
Richiamando Cass. n. 20960/2023, la Corte ha osservato che non è possibile stabilire in astratto quale metodo sia più favorevole e che occorre scegliere quello più conveniente in termini economici alla data della decorrenza economica del ruolo. Non merita censura, pertanto, la decisione di adottare il metodo che assicurava un vantaggio immediato e certo, la maggiore retribuzione iniziale, rispetto a vantaggi futuri e incerti.
Quanto alla titolarità della scelta, la Corte ha precisato che, ove si riconoscesse al lavoratore il diritto di opzione, questi avrebbe dovuto esercitarlo e comunicarlo in anticipo, al più tardi al momento dell’immissione in ruolo. Non è consentito subire passivamente la scelta del datore, lucrare nel frattempo il trattamento iniziale più favorevole e invocare solo in seguito il diverso metodo della ricostruzione della carriera. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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