Servizi simultanei e riliquidazione della quota aggiuntiva di pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 544 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I servizi simultanei — distinti dal servizio principale, di minore consistenza sotto il profilo della prestazione e della retribuzione, prestati in contemporaneità con quest’ultimo e con iscrizione alla medesima Cassa — non concorrono a formare l’anzianità contributiva né determinano il normale trattamento di quiescenza, ma danno diritto a un trattamento aggiuntivo della pensione, disciplinato dall’art. 51 del RDL 8 marzo 1938, n. 680, dagli artt. 25 e 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e dagli artt. 1 e 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Accertato lo svolgimento di tali servizi, il giudice contabile riconosce il diritto alla riliquidazione della relativa quota aggiuntiva. La circostanza che i dati previdenziali risultino certificati dal diretto interessato non legittima l’Istituto previdenziale a ometterne il computo, quando i periodi siano comprovati dalla documentazione di causa.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente degli enti locali e titolare di pensione della gestione CPDEL con decorrenza 01.04.2008, lamenta che l’INPS non abbia valutato, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, le retribuzioni percepite presso due enti locali per lo svolgimento dei c.d. servizi simultanei.

Dopo ripetute richieste di ricalcolo rimaste senza riscontro, il ricorrente agisce dinanzi alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla rideterminazione della prestazione e la condanna dell’Istituto all’erogazione della pensione ricalcolata e degli arretrati. L’INPS eccepisce la decadenza ai sensi dell’art. 26 della legge n. 315/1967 e sostiene di aver liquidato la pensione sulla base dei dati certificati dall’ente di appartenenza, non essendo legittimato a modificarli.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico respinge l’eccezione di decadenza. Dispone quindi l’acquisizione di una dettagliata relazione dell’Istituto, dalla quale emerge che l’INPS non ha computato determinati dati retributivi perché i relativi modelli PA04 risultavano sottoscritti dallo stesso ricorrente. Secondo l’Istituto, quei dati sarebbero inutilizzabili per violazione dell’obbligo di astensione, non avendo la forma del documento previdenziale ammesso, e inattendibili perché il ricorrente figurava in servizio a tempo pieno presso più enti.

La Corte ricostruisce la nozione di servizi simultanei: si tratta di rapporti di lavoro di minore consistenza rispetto a quello principale, iscritti alla stessa Cassa e svolti in periodi di contemporaneità, che non formano anzianità contributiva ma danno luogo soltanto a un trattamento aggiuntivo della pensione.

Nel caso concreto i servizi resi presso i due enti locali risultano ampiamente comprovati dalla documentazione depositata da entrambe le parti. Il Giudice valorizza in particolare la gestione associata del servizio economico finanziario tra i Comuni e l’estratto della posizione contributiva dell’interessato, depositato tanto dal ricorrente quanto dall’INPS.

L’obiezione dell’Istituto non regge: la circostanza che i dati siano stati inseriti o certificati dal diretto interessato non è sufficiente a escluderne l’utilizzo, quando i periodi di servizio simultaneo trovino conferma nella documentazione di causa. La pretesa del ricorrente è dunque fondata e va accolta.

L’INPS dovrà pertanto riliquidare la quota aggiuntiva relativa ai servizi simultanei, corrispondere la quota pensionistica così determinata e pagare le differenze dei ratei arretrati. Sugli emolumenti arretrati la Corte riconosce gli interessi legali o, se più favorevole, la rivalutazione monetaria, secondo i criteri fissati dalla decisione n. 10 QM/2002 delle Sezioni riunite. L’Istituto è infine condannato alle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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