Riscatto anni di laurea escluso in mancanza di specifica istanza (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 587 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico per il riscatto del corso legale degli studi presuppone una specifica istanza del dipendente, nella quale il periodo di laurea sia espressamente indicato tra quelli di cui si chiede il computo, il riscatto o il ricongiungimento. La mera menzione degli studi tra i servizi prestati ante ruolo non integra la domanda di riscatto, ove la richiesta non contenga alcun riferimento alla laurea. Ove il riscatto sia comunque avvenuto ed il servizio preruolo riconosciuto, spetta la rideterminazione pensionistica, con corresponsione dei ratei arretrati, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo. Gli interessi legali possono essere integrati ove l’indice di svalutazione ecceda la loro misura, secondo il principio affermato dalle Sezioni riunite n. 10 del 2002.
Il Fatto
Il ricorrente, già insegnante di ruolo dal 1985 sino alla cessazione dal servizio per anzianità nel 2021, aveva presentato istanza per il riconoscimento dei periodi di servizio preruolo e del corso legale degli studi ai fini della quiescenza. Il MIUR, costituitosi in giudizio, aveva ammesso a riscatto i soli anni di servizio preruolo, escludendo il corso di laurea per difetto della relativa istanza.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico tenendo conto anche del riscatto degli anni di laurea. Il Ministero ha resistito, chiedendo il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda l’individuazione del contenuto minimo della istanza di riscatto ai fini della quiescenza e la sua idoneità a ricomprendere il corso legale degli studi.
La Corte ha esaminato la documentazione in atti, rilevando che il ricorrente aveva presentato istanza di riconoscimento degli anni preruolo ai fini della quiescenza, ma non anche di riconoscimento del corso legale degli studi. Nella specifica richiesta di computo, riscatto o ricongiungimento non compariva alcun riferimento alla laurea, essendo indicati a tal fine soltanto i tre periodi di servizio preruolo.
La Corte ha quindi affermato che il diritto alla rideterminazione pensionistica per il riscatto degli anni di laurea richiede una domanda specifica, non potendosi desumere dal mero inserimento degli studi tra i servizi ante ruolo dichiarati. La domanda è stata pertanto accolta nei limiti in cui il riscatto risultava avvenuto e il servizio preruolo riconosciuto.
Quanto agli accessori, la Corte ha riconosciuto la corresponsione dei ratei pensionistici arretrati oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, ammettendo la possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione ecceda la loro misura. Sul punto richiama le Sezioni riunite n. 10 del 2002 e le successive conferme in grado di appello, oltre a Sez. I n. 37 del 2004.
La complessità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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