Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta assegnazione dell’alloggio (TAR Lombardia n. 2420 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. Detta pronuncia presuppone che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, mentre la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse segue al verificarsi di una situazione nuova, non satisfattiva ma tale da rendere comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato. L’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, accettata e seguita dalla sottoscrizione del contratto di locazione, realizza il pieno soddisfacimento del bene della vita cui il ricorrente ambiva, determinando la cessazione della materia del contendere nel giudizio avverso la cancellazione dalla graduatoria.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva disposto la sua cancellazione dalla graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Il provvedimento era motivato dalla ritenuta irregolarità dell’ISEE riportato in domanda, pari a euro 440,00, dovendosi invece considerare la precedente attestazione, priva di irregolarità e indicante un valore superiore ai limiti previsti per l’accesso all’edilizia sociale.
A sostegno del gravame, il ricorrente deduceva la violazione dei requisiti soggettivi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2017 e alla legge regionale n. 16/2016, nonché il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti. In sede cautelare, l’istanza veniva accolta in quanto il ricorrente aveva documentato di essere stato ristretto in regime di detenzione carceraria nel periodo in cui era stata aperta a suo nome la partita Iva collegata al reddito rilevato nell’ISEE contestato, aveva sporto querela per condotte criminose di terzi e aveva ottenuto una nuova certificazione ISEE con valore di euro 440,00.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito la distinzione tra la cessazione della materia del contendere e la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La prima definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio, allorquando una successiva attività amministrativa abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato. La seconda segue invece al verificarsi di una situazione nuova, non satisfattiva, ma tale da rendere comunque inutile l’annullamento dell’atto impugnato, come richiamato da Cons. Stato, II, 23-09-2022, n. 8176 e Cons. Stato, V, 10-01-2023, n. 302, citati in motivazione.
Applicando tali principi, il Tribunale ha preso atto che il ricorrente, con nota depositata in atti, aveva rappresentato che il Comune aveva disposto, con provvedimento del 4.08.2025, l’assegnazione in suo favore di un’unità abitativa pubblica nell’ambito dei servizi abitativi permanenti, da lui accettata con sottoscrizione del contratto di locazione in data 6.08.2025. Tale assegnazione ha integrato il pieno soddisfacimento del bene della vita cui il ricorrente ambiva, perché satisfattiva in modo pieno e irretrattabile dell’interesse legittimo esercitato.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio, considerata la particolarità della fattispecie. Ha inoltre confermato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, riservandosi la liquidazione del compenso al difensore con separato pronunciamento, e ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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