Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1081 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale passato in giudicato costituisce, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., parametro vincolante per l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione, ma non attribuisce al giudice un potere costitutivo della pretesa creditoria. La quantificazione degli importi e degli interessi prospettata dal creditore non è vincolante per l’amministrazione, dovendo la loro esatta misura e decorrenza essere verificate secondo il titolo e la legge, con riferimento agli artt. 1282 e seguenti cod. civ.. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, condiziona la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta che assume le funzioni solo su istanza del creditore.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente scolastica, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00 a titolo di carta docente per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La decisione, passata in giudicato con attestazione dell’ufficio competente, era stata notificata all’amministrazione, che non aveva però corrisposto quanto dovuto.
La parte creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su un titolo avente efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il Tribunale ha poi precisato la natura del giudizio: esso non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma svolge soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, segnatamente per il capitale residuo e gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo gli artt. 1282 e seguenti cod. civ.
Il giudice ha accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle amministrazioni dello Stato di disporre, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli oneri connessi. Sono state invece escluse le somme richieste ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali. L’amministrazione è stata infine condannata alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo e distratte a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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