Servizio estero non documentato: no a soccorso istruttorio e fatto notorio (TAR Basilicata n. 460 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali, il candidato è tenuto alla completa, tempestiva e puntuale produzione dei titoli entro il termine fissato dal bando. La disciplina della lex specialis che, ai fini della valutazione dei titoli di servizio prestati presso Istituzioni estere, richiede il certificato di servizio in lingua originale con traduzione certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, va interpretata nel senso che l’attestazione sulla natura giuridica dell’Istituzione estera deve essere contenuta nel certificato rilasciato dall’Istituzione medesima, restando rimessa alla rappresentanza diplomatico-consolare la sola certificazione della traduzione. L’omessa produzione di tale attestazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio, non dovuto dall’Amministrazione nelle procedure di massa, né mediante il ricorso al fatto notorio, risultando preclusivo di forme probatorie alternative l’esistenza di una precisa formalità documentale.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica bandita dal Conservatorio di Matera, insieme ad altri Conservatori, per il reclutamento di sedici docenti di prima fascia per la disciplina di pratica e lettura pianistica. Inserita utilmente nella graduatoria provvisoria, era stata poi esclusa dalla procedura a seguito della rettifica peggiorativa del punteggio dei suoi titoli, scesi al di sotto del minimo di 18/30 prescritto dal bando.

La rettifica, intervenuta dopo il reclamo di altro candidato, era conseguita alla neutralizzazione del punteggio relativo a un titolo di servizio svolto all’estero, non comprovato secondo le prescrizioni del bando. La ricorrente ha quindi impugnato il decreto di esclusione, la graduatoria definitiva e, ove occorresse, il bando stesso, nella parte in cui dovesse ostare al riconoscimento del servizio estero quando la competente rappresentanza diplomatico-consolare si sia rifiutata di attestare la natura giuridica dell’Istituzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla corretta individuazione della norma applicabile. La ratio della mancata considerazione del titolo estero risiede nell’art. 5, comma 8, del bando, in relazione all’art. 8, e non nell’art. 2, comma 3, lett. c), come pure aveva sostenuto la stessa ricorrente riconoscendo che la valutabilità del servizio era regolata dal combinato disposto degli artt. 5 e 8.

La previsione richiede che il riconoscimento dei titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere sia documentato entro la data di scadenza del bando, con allegazione dei certificati di servizio in lingua originale e traduzione certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell’Istituzione. Secondo il Collegio, la semplice esegesi letterale conduce a ritenere che l’attestazione sulla natura giuridica dovesse essere contenuta nel certificato rilasciato dall’Istituzione estera, mentre alla rappresentanza diplomatico-consolare era rimessa unicamente la certificazione della traduzione.

Tale lettura è stata avallata in sede di appello cautelare, ove si è statuito che l’attestazione di lavoro prodotta dalla ricorrente era stata rilasciata dall’Università senza la prescritta certificazione concernente la natura giuridica del servizio reso e che la rappresentanza diplomatico-consolare non era competente al rilascio dell’attestazione, ma solo alla certificazione della correttezza della traduzione. Ne discende la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione, conformatasi alle previsioni del bando.

Il Tribunale ha inoltre escluso il ricorso al fatto notorio, estraneo alle nozioni di comune esperienza ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm., poiché l’esistenza di una precisa formalità documentale preclude forme probatorie alternative, in violazione della vincolante lex specialis. Quanto al soccorso istruttorio, è ius receptum che il candidato debba attendere alla completa e tempestiva produzione dei propri titoli e che, nelle procedure di massa, l’Amministrazione non sia tenuta a ricercare autonomamente la documentazione. Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *