Ottemperanza per il mancato pagamento della Carta del docente: l’inottemperanza dell’Amministrazione determina l’intervento del Commissario ad acta (TAR Marche n. 768 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del Giudice ordinario concernenti il riconoscimento del beneficio della Carta del docente, il ricorso è procedibile quando tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L’inottemperanza dell’Amministrazione alla sentenza passata in giudicato determina l’accoglimento del ricorso e l’obbligo di integrale esecuzione del titolo, salve le somme eventualmente già corrisposte. In caso di perdurante inerzia nel termine assegnato, il giudice nomina sin d’ora un Commissario ad acta, che assume le funzioni solo su investitura del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva riconosciuto il diritto di una docente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate per gli anni scolastici di riferimento. Sulle sentenze, regolarmente notificate, si era formato il giudicato.
L’Amministrazione, tuttavia, non aveva eseguito il titolo. La docente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, deducendo il mancato pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito in giudizio con memoria formale, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando che tra la notifica delle sentenze all’Amministrazione e la proposizione dell’azione era trascorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, condizione necessaria per l’esperibilità del rimedio.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione idonea a contrastare la pretesa della ricorrente. In presenza di un giudicato favorevole e dell’inerzia serbata dall’ente, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza e l’obbligo di dare integrale esecuzione alle sentenze, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Il TAR ha altresì nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. La nomina anticipata è finalizzata a garantire l’effettività della tutela: il Commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore, trascorso inutilmente il termine concesso all’Amministrazione, e provvederà all’esecuzione dell’incarico entro centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, ivi comprese le variazioni di bilancio.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR ha condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione, tenuto conto che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e richiamando il criterio espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.
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