Obbligo di esecuzione del giudicato per la Carta del docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14505 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza al giudicato non richiede una nuova cognizione sul diritto fatto valere, i cui presupposti non sono sindacabili in tale sede. L’inerzia dell’amministrazione, che non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza, determina l’accoglimento della pretesa del ricorrente, il quale è onerato di provare l’inadempimento, mentre spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, nell’ordinare l’esecuzione, può nominare un commissario ad acta fin da ora, per il caso di ulteriore infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione, e può disporre la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e all’OIV in caso di persistente inerzia.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Civile di Roma l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna al pagamento di euro 500,00 annui. L’amministrazione era rimasta inerte, pertanto la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del titolo esecutivo, accertando che la sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, costituitosi con memoria di pura forma, non aveva fornito chiarimenti in ordine all’esecuzione.
Richiamando il principio per cui, in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), l’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore comporta l’onere del debitore di dimostrare l’avvenuto adempimento, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. La pretesa al conseguimento della somma è stata giudicata insindacabile in sede di giudizio di ottemperanza, essendo ormai cristallizzata nel giudicato.
Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, nominando fin da ora un commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta eventualmente attivabile in caso di perdurante inadempimento.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei conti e all’OIV, a causa del notevole numero di ricorsi simili e della persistente e sistematica inerzia dell’amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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