Carta docenti ai precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 1784 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è fondato quando il creditore azioni una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e non sia data prova dell’adempimento della pubblica amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva. L’accoglimento opera nei limiti del credito azionato, e non dell’intero importo accertato nel giudicato. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il giudice amministrativo può nominare sin da subito il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ottiene dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1 della legge n. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico. La sentenza accerta il diritto per più annualità e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione, oltre alle spese processuali.
Non proposta impugnazione, il titolo passa in giudicato e viene notificato all’amministrazione per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. È rispettato il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d) e comma 3, del medesimo codice. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
La sentenza ottemperanda risulta passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il TAR dichiara l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio opera però una precisazione di rilievo: benché il titolo riconosca il beneficio per quattro annualità, con il ricorso la ricorrente ha richiesto solo euro 1.000,00, pari a due annualità. Ne deriva che l’azione esecutiva è stata proposta per un pagamento parziale del credito accertato e che l’ottemperanza è accolta entro tali limiti.
In accoglimento della domanda, il TAR nomina sin da ora il commissario ad acta nella figura del responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione e, ove occorra, all’allocazione della somma in bilancio.
Il Collegio chiarisce che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino a 1.000 euro) e della riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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