Servizio di salvaguardia: comunicazione AEEG non è requisito di validità (Cass. civ. Sez. III n. 20140 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio di salvaguardia disciplinato dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 73/2007, convertito dalla legge n. 125/2007, si costituisce ex lege in capo all’aggiudicatario delle procedure concorsuali per aree territoriali, con subentro automatico al precedente esercente transitorio, senza soluzione di continuità e senza necessità di accordo tra le parti. L’obbligo di comunicare l’attivazione del servizio e le condizioni economiche previsto dall’art. 15.1.bis della delibera AEEG n. 156/2007 non integra il presupposto costitutivo del rapporto: esso opera come regola di comportamento dell’attività d’impresa, la cui violazione può fondare un rimedio risarcitorio, ma non determina la nullità del contratto. Il rapporto di fornitura è integralmente conformato dalla normativa primaria, secondaria e regolatoria, che ne integra il contenuto ex art. 1339 cod. civ., con la conseguenza che lo scambio avviene senza accordo e la comunicazione informativa non assume valore costitutivo.
Il Fatto
Una società esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica, aggiudicataria della gara pubblica per il distretto veneto, ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di una cooperativa agricola per il pagamento di somme relative alla somministrazione nel periodo dal 1° maggio 2008 al 31 dicembre 2009. La debitrice propose opposizione.
Il Tribunale di Verona rigettò l’opposizione. La Corte d’appello di Venezia riformò la decisione e revocò il decreto, sull’assunto che la fornitrice non avesse inviato la comunicazione delle condizioni economiche entro i termini previsti dalla delibera AEEG n. 156/2007 e che tale omissione, in violazione di norme imperative, determinasse la nullità del rapporto di fornitura e l’insussistenza della pretesa di pagamento. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. Il servizio di salvaguardia è istituito per i clienti finali rimasti privi di fornitore nel mercato libero e viene affidato mediante procedure concorsuali per aree territoriali. In attesa del loro completamento, il servizio è erogato dall’esercente transitorio. L’Autorità regolatoria ha poi emanato le disposizioni che, ex art. 1339 cod. civ., integrano il contenuto dei rapporti di utenza individuali. Sul punto il collegio richiama i propri precedenti Cass. n. 23184 del 2014 e Cass. n. 16141 del 2011.
Da questa premessa deriva il primo assunto. La ricorrente, aggiudicataria del servizio per il distretto di riferimento, è subentrata nel rapporto dal 1° maggio 2008 al cessare dell’esercente provvisorio, sostituendolo senza interruzione e in forza del solo presupposto di fatto dell’aggiudicazione. Non vi è accordo, ma uno scambio senza accordo: il rapporto si costituisce ex lege.
Su tale base la Corte esclude che le comunicazioni previste dall’art. 5 d.m. 23.11.2007 e dall’art. 15 della delibera n. 156/2007 abbiano funzione costitutiva. Esse non collegano l’effetto dell’instaurazione del rapporto al presupposto normativo, ma disciplinano l’attività d’impresa: possono valere come regola di condotta e generare conseguenze risarcitorie, non incidere sulla validità del rapporto.
Quanto alla comunicazione delle condizioni economiche di cui all’art. 15.1.bis, il collegio ne rileva l’irrilevanza sotto il profilo costitutivo. Le condizioni sono predeterminate dall’Autorità, non vi è scambio di proposta e accettazione, né sottoscrizione di un testo contrattuale. La comunicazione dell’identità del nuovo esercente è comunque presidiata dall’obbligo posto a carico dell’esercente uscente. La sua omissione, in assenza di espressa previsione, non produce nullità.
Il ricorso è dunque accolto, con assorbimento del profilo concernente la comunicazione effettuata il 15.4.2008, e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il collegio richiama, sul rapporto tra rimedio risarcitorio e nullità, Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007.
Nota della Redazione
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