Inammissibili i motivi che non prospettano la lesione del diritto di difesa (Cass. civ. Sez. III n. 20136 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della violazione denunciata. Ne segue che è inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova attribuendo l’onus probandi a un soggetto diverso da quello onerato; non è invece censurabile in sede di legittimità il tema dell’assolvimento dell’onere, che integra un giudizio di fatto riservato al giudice del merito.

Il Fatto

Una contribuente proponeva domanda di accertamento negativo del credito nei confronti di un consorzio di bonifica e del concessionario della riscossione, a fronte di due cartelle esattoriali riferite a consumo di acqua per uso domestico, lamentando l’eccessività degli importi rispetto alla quantità effettivamente fornita. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e rigettava quella riconvenzionale del convenuto.

La Corte d’Appello riformava la pronuncia, rigettando l’opposizione: il consorzio aveva provato la richiesta di allaccio, l’esistenza del contratto e delle condizioni generali, il corretto funzionamento del contatore e i consumi rilevati, mentre la parte attrice non aveva contestato in modo specifico né il funzionamento del misuratore né il quantum, né aveva offerto elementi utili a superare la presunzione di veridicità della rilevazione. Il contratto, inoltre, non prevedeva un limite massimo all’erogazione. La contribuente ricorreva quindi per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 183, comma sesto, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto provati fatti che, secondo la ricorrente, erano stati introdotti solo con la memoria istruttoria, in contrasto con la decisione di primo grado. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., non essendo stata illustrata la ragione per cui quanto evidenziato non sarebbe stato processualmente consentito. A ciò si aggiunge la mancata impugnazione specifica delle censure relative alla non contestazione sul funzionamento del contatore e sul quantum.

Su un piano più generale, i giudici di legittimità ribadiscono che, ammessa la possibilità di proiettare la portata dell’art. 183 cod. proc. civ. oltre il giudizio di primo grado, la denuncia di vizi processuali non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa. È richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20685 del 2018 e la pronuncia n. 36596 del 2021.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 2697 cod. civ.. La Corte lo dichiara inammissibile: la violazione della norma si configura se il giudice di merito applica in modo erroneo la regola di giudizio, attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie. Oggetto della censura non è però l’erroneo riparto dell’onere, bensì il tema del suo assolvimento, che integra un giudizio di fatto riservato al giudice del merito. È richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016.

Il terzo motivo deduceva nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo. Le censure sulle letture dei contatori non in contraddittorio e sui consumi annui ignoti attengono a fatti già valutati: la Corte d’Appello li ha ritenuti non contestati e la stessa ricorrente ha ammesso di non aver contestato in sé la congruità delle pretese. Quanto all’illegittimo ricorso alla cartella esattoriale, il motivo è inammissibile ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato se l’eccezione fosse stata riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.. Anche la censura sull’utenza collettiva è inammissibile, perché non risulta indicata la sede di ingresso tempestivo della circostanza nel processo di merito, con richiamo alle pronunce n. 15058 del 2024, n. 34395 del 2023 e n. 3612 del 2022.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, essendo il consorzio rimasto intimato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, con richiamo alle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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