Sgombero dell’alloggio di servizio per cessato nesso funzionale con la custodia (TAR Campania n. 8443 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione dell’alloggio di servizio è inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale tra il servizio espletato e l’alloggio medesimo. Venuto meno tale nesso per il trasferimento del dipendente ad altra sede, l’occupazione diviene sine titolo e legittima l’esercizio dell’autotutela esecutiva, senza necessità di comparazione con l’interesse dell’occupante privo di titolo. Il potere è vincolato, sicché la finalità di ripristino della legalità e la destinazione dell’immobile a sede di uffici comunali integrano di per sé i presupposti dell’atto, che rientra nel patrimonio indisponibile dell’ente ai sensi dell’art. 826 cod. civ. e seguenti. La tutela dell’affidamento non può coprire l’occupazione abusiva di immobili pubblici.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente comunale assunto con funzioni di custode e assegnatario di un alloggio di servizio collocato in un immobile di proprietà dell’ente, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ne ha disposto lo sgombero coatto. Il provvedimento si fonda sul rilievo che il regolamento comunale per la custodia degli immobili connette la concessione dell’alloggio alle funzioni svolte.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 17 del regolamento comunale, il difetto dei presupposti, la violazione delle regole del giusto procedimento per mancata comunicazione di avvio, l’eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione, invocando il proprio affidamento. Il Comune ha resistito, sostenendo che l’alloggio non è più connesso all’attività di custode attualmente svolta dal ricorrente presso altro ufficio, collocato in edificio diverso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure sull’assenza dei presupposti. La lettera d) dell’art. 17 del regolamento comunale consente di lasciare libero l’alloggio per esigenze dell’amministrazione o altre destinazioni dell’immobile. Anche esclusa l’integrazione delle ipotesi sub a) e sub b), la fattispecie rientra nella lettera d).
All’attualità è venuto meno il compito di custodia dell’immobile ove è collocato l’alloggio: il ricorrente è assegnato in distacco ad altri uffici, con attività non collegata all’alloggio. La nuova destinazione dell’edificio a sede di uffici comunali risulta incompatibile con l’utilizzo esclusivo da parte di un dipendente non più legittimato. La concessione in godimento è dunque inscindibile dal perdurare del nesso funzionale tra servizio e alloggio (Consiglio di Stato n. 284/2011).
Il provvedimento è sufficientemente motivato dall’esigenza di utilizzare l’immobile secondo la sua destinazione propria di sede degli uffici comunali, destinazione che reca in sé l’interesse dell’ente allo svolgimento dei servizi per la collettività. Trattandosi di immobile adibito a pubblica funzione e rientrante nel patrimonio indisponibile, l’autotutela esecutiva trova fondamento nell’art. 826 cod. civ. e seguenti (Cons. Stato n. 693 del 28.01.2019).
Non è necessaria la comparazione con l’interesse dell’occupante privo di titolo, poiché il ripristino della legalità e la destinazione del cespite alle finalità istituzionali sorreggono l’atto (TAR Campania n. 4347 del 28.07.2014; Cons. Stato n. 510 del 14.02.2008). Quanto all’affidamento, esso non può comprendere la legittimazione all’occupazione abusiva di immobili pubblici, né il mantenimento dell’occupazione divenuta sine titolo, non potendosi comprimere in permanenza il diritto proprietario (Cass. n. 8603/2015).
La mancata comunicazione di avvio non determina infine illegittimità: la natura vincolata del potere esercitato esclude l’utilità dell’apporto partecipativo pretermesso, e l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (Cons. Stato n. 1144 del 13.02.2020; Cons. Stato n. 256 dell’11.01.2019). Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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