Condono edilizio pendente non paralizza la demolizione di opere diverse (TAR Campania n. 8442 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza di una domanda di condono edilizio paralizza l’attività repressiva del Comune solo con riferimento alle opere effettivamente ricomprese nell’istanza. La presentazione della domanda non legittima l’istante a eseguire opere ulteriori sull’immobile da sanare, né rende illegittimo l’ordine di demolizione che riguardi interventi diversi. Grava sull’istante l’onere della prova dei presupposti della sanatoria, tra cui la data di realizzazione dell’abuso e l’effettivo intervenuto cambio di destinazione d’uso. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione dell’accertata abusività dell’opera.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha intimato la demolizione e il ripristino di opere realizzate in assenza di titolo su un immobile di loro proprietà, in zona agricola. Il provvedimento contesta un ampliamento con struttura in metallo adibito a lavorazione di tessuti, il cambio di destinazione d’uso da locale agricolo a locale per attività produttive e una tettoia.
Gli esponenti hanno dedotto che le opere sarebbero legittimate dalla licenza edilizia rilasciata al loro padre e da istanze di condono presentate negli anni Novanta e nel 2004, rimaste inevase. Hanno inoltre rappresentato di aver presentato una CILA per la demolizione della tettoia. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse quanto alla tettoia, rimossa in pendenza di giudizio su iniziativa degli stessi ricorrenti.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la pendenza dell’istruttoria di una domanda di condono paralizza l’attività repressiva del Comune. Ha però precisato che la domanda di sanatoria non legittima l’istante a realizzare ulteriori opere sull’immobile da regolarizzare, restando tali interventi abusivi e sanzionabili. La normativa sul condono postula il mantenimento dell’immobile senza opere aggiuntive, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, 21 maggio 2025, n. 1492.
Il Tribunale ha escluso che gli interventi contestati fossero legittimati dal titolo originario, relativo a un fabbricato a uso agricolo, o dalle istanze di condono. La domanda del 27 febbraio 1995 riguardava l’ampliamento del piano terra da adibire a conduzione del fondo. La tesi del cambio di destinazione d’uso è rimasta indimostrata, non essendo stata depositata la relazione tecnica richiamata e risultando contraddetta dalle successive produzioni. Solo con l’integrazione tardiva del marzo 2000 l’istante ha rappresentato l’errore nel calcolo dell’oblazione, senza che quella pratica fosse mai istruita.
Il Collegio ha ribadito che l’onere della prova dei presupposti della sanatoria ricade sull’istante, compresa la data dell’abuso. In difetto di prova certa l’amministrazione non può che negare la sanatoria, secondo Cons. Stato, Sez. VI, 26 settembre 2022, n. 8290, che richiama Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7583. L’illegittimità del cambio di destinazione d’uso si propaga all’ampliamento.
Quanto alla seconda censura, il Tribunale ha ricordato che l’ordine di demolizione è atto vincolato, sufficientemente motivato con la descrizione dell’accertata abusività, senza necessità di comparazione con gli interessi privati. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.