L’impugnativa di un quiz a risposta multipla richiede una sola risposta esatta (TAR Lazio n. 12101 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali pubbliche basate su quiz a risposta multipla, l’uso di tale metodo selettivo è legittimo purché le domande presentino una sola risposta chiaramente esatta tra le opzioni offerte. La formulazione del quesito non deve essere integralmente identica al testo normativo di riferimento: è sufficiente che la scelta sia univoca e ben perimetrata rispetto alla disciplina positiva, che il candidato deve dimostrare di conoscere. È onere del concorrente focalizzare l’attenzione sul senso della domanda e selezionare la migliore opzione proposta, evitando di farsi suggestionare da possibili interpretazioni estensive o questioni ultronee non pertinenti al tenore letterale del quiz.
Il Fatto
Con bando dell’11 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato una selezione pubblica per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, basata su un’unica prova scritta consistente in 75 quesiti a risposta multipla estratti da un database nazionale. Il ricorrente, candidato per la Regione Campania, è risultato idoneo con un punteggio di 21,1/30, collocandosi in posizione non utile per l’assunzione. Quest’ultimo ha contestato la formulazione di un quesito in materia di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea condominiale, sostenendo che la domanda fosse ambigua e che entrambe le risposte “Da tutti i condomini” e “Dai condomini assenti o dissenzienti” dovessero ritenersi corrette. Ha pertanto chiesto l’annullamento della graduatoria e il riesame del punteggio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle Amministrazioni, che ritenevano la competenza radicata presso il TAR Campania. Il Collegio ha richiamato il criterio dell’efficacia spaziale del provvedimento: la procedura selettiva, caratterizzata da un bando unico nazionale, una prova comune e la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale ai sensi del punto 7.5 del bando, produce effetti diretti sull’intero territorio, configurandosi quale procedura “accentrata”. Ne consegue l’applicazione dell’articolo 13, terzo comma, c.p.a., che radica la competenza inderogabile presso il TAR Lazio per gli atti statali.
Nel merito, il Collegio ha ribadito il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’uso di quiz a risposta multipla è legittimo a condizione che vi sia una sola risposta chiaramente esatta tra le opzioni. Il quesito contestato è stato formulato sulla base dell’art. 1137 cod. civ., e la scelta era univoca, essendo la risposta corretta quella indicata dalla Commissione (“Dai condomini assenti o dissenzienti”). Il Tribunale ha ritenuto del tutto irrilevante che il testo del quiz non fosse integralmente identico alla norma, poiché la selezione richiedeva la dimostrazione delle conoscenze del candidato in materia di condominio, senza bisogno di distrarsi su questioni interpretative non pertinenti.
La Corte ha inoltre rilevato che la nullità di una deliberazione assembleare, diversamente dall’annullabilità, potrebbe essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, confermando che la lettura letterale del quesito indicava una sola risposta corretta. Il riferimento alla complessa elaborazione dottrinale sulla nullità delle delibere è stato considerato ultroneo rispetto alla semplicità del quesito.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato perché infondato, con compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura della controversia e della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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