Giudizio di ottemperanza, spese legali e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2284 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al giudicato, nei limiti del titolo azionato. La pretesa alla rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta ove costituisca capo di condanna non contenuto nei titoli fatti valere e resti priva di effettivo supporto probatorio. Il commissario ad acta, quando sia nominato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, non ha diritto ad alcun compenso, essendo la relativa attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore di se stesso in qualità di procuratore antistatario, ha adito il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza di due sentenze del giudice ordinario del lavoro, entrambe notificate all’amministrazione e passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini.

Con il ricorso ha chiesto la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della somma di € 2.111,80 riconosciuta nei titoli a titolo di spese legali, oltre interessi, maggiorazione del 15% per spese generali, rimborso del contributo unificato, IVA, CPA, ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. Ha domandato altresì la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’inammissibilità dell’istanza depositata il 30.06.2026, con cui era stato chiesto il passaggio in decisione del ricorso senza la partecipazione del difensore di parte ricorrente alla camera di consiglio. Si tratta di incombente processuale non previsto dalle disposizioni di rito vigenti.

Nel merito, il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo dell’ammissibilità del rimedio, rilevano la mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposite certificazioni di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato giudicato meritevole di accoglimento, con una sola eccezione. È stata infatti respinta la domanda di pagamento della rivalutazione monetaria, in quanto capo di condanna non contenuto nei titoli fatti valere in giudizio e, comunque, prospettazione rimasta priva di effettivo supporto probatorio.

L’amministrazione deve pertanto provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e completa esecuzione del titolo. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, è nominato commissario ad acta, su istanza di parte e con ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

La soluzione trova fondamento nell’applicazione analogica dell’art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, disposizione dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto ma ritenuta riferibile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato della giustizia amministrativa. Precisano inoltre che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *