Sgravi contributivi e assetti sostanziali nel collocamento in mobilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2528 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 non configura una norma eccezionale, ma esprime la ratio stessa del beneficio, correlata all’effettivo incremento dell’occupazione. Il diritto agli sgravi contributivi per le assunzioni di lavoratori collocati in mobilità è condizionato a un presupposto tassativo: la novità della struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo. Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e i rapporti di collegamento o controllo devono essere interpretati in prospettiva unitaria e sostanziale, non limitata agli indici formali. Il beneficio è escluso quando licenziamenti e assunzioni siano imputabili a un unico centro decisionale e d’interessi, idoneo a ideare e gestire l’operazione in tutte le sue fasi.
Il Fatto
Una società operante nei servizi di assistenza sociosanitaria, partecipata quasi integralmente da un’azienda pubblica di servizi alla persona, veniva posta in liquidazione e poi dichiarata fallita. Il curatore, previo accordo con le parti sociali, licenziava e collocava in mobilità numerosi lavoratori.
Una fondazione costituita per iniziativa della medesima azienda pubblica e destinata ad attività socio-assistenziali e sanitarie assumeva tutti i lavoratori già collocati in mobilità, fruendo degli sgravi dell’art. 8 della legge n. 223 del 1991. L’INPS notificava un avviso di addebito per indebita fruizione dei benefici. Il Tribunale rigettava l’opposizione; la Corte d’appello la accoglieva, escludendo cause ostative alla luce di un’interpretazione non estensiva del comma 4-bis. L’INPS ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della disposizione: il comma 4-bis non è norma eccezionale, ma enuncia un elemento costitutivo del diritto agli sgravi, che chi ne domandi tutela deve allegare e dimostrare in tutti i presupposti. Le espressioni “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” e “rapporto di collegamento o controllo” hanno ampio tenore e vanno lette in coerenza con la funzione incentivante della norma.
Quanto agli assetti proprietari, la norma ricomprende ogni ipotesi in cui l’impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato, così da individuarsi un comune nucleo proprietario capace di attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione. Il richiamo al collegamento o controllo non si esaurisce nei rapporti tipizzati dall’art. 2359 cod. civ., ma investe ogni legame fattuale che si traduca in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, tra cui Sez. lav. n. 13583 del 2015, Sez. lav. n. 20504 del 2018, Sez. lav. n. 11935 del 2019 e Sez. lav. n. 8786 del 2024, ribadendo che il fallimento non determina di per sé cesura tra l’organizzazione pregressa e quella nuova. Il giudice deve verificare se la vicenda concreta presenti elementi che denotino la permanenza della preesistente struttura aziendale, con valutazione non atomistica ma globale delle risultanze.
La Corte territoriale ha invece valorizzato indici meramente formali: la natura della fondazione, il carattere pubblicistico del controllo esercitato dall’azienda pubblica, l’assenza di proprietari, quote, azioni o titoli. Ha così trascurato gli aspetti sostanziali della capacità di adottare e attuare le decisioni, pretermettendo l’elemento funzionale alla salvaguardia delle finalità occupazionali e di contrasto alle operazioni fittizie.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, perché rinnovi l’esame ponderando le diverse fasi e i rapporti tra l’azienda pubblica, la società e la fondazione, inquadrati nel loro complessivo interagire.
Nota della Redazione
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