Sgravi contributivi da mobilità e giurisdizione contabile in caso di gruppo societario (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 14 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per indebita fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 8, commi 2 e 4, e dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti tutte le volte in cui il beneficiario si inserisca, mediante la dichiarazione di assenza delle condizioni ostative, nel procedimento amministrativo di attribuzione delle pubbliche provvidenze. L’effettivo reimpiego delle maestranze iscritte nelle liste di mobilità integra il sinallagma del rapporto di servizio tra privato e amministrazione, connotato dai vincoli positivi di assunzione tramite gli elenchi e negativi di alterità sostanziale tra gli operatori. La falsa attestazione circa l’assenza di coincidenza degli assetti proprietari, di collegamento o di controllo ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991 determina lo sviamento della provvidenza sin dalla fase genetica. La qualificazione di amministratore di fatto richiede l’accertamento dell’aspetto sostanziale dell’attività, ossia l’assunzione continuativa di un compito attivo e decisionale attraverso sistematica ingerenza nella gestione degli affari sociali.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio una società in liquidazione e due soggetti qualificati amministratori di fatto, chiedendo la condanna solidale al pagamento di 198.057,04 euro in favore dell’INPS. Oggetto della contestazione è la fruizione degli sgravi contributivi per trentacinque lavoratori assunti attingendo dalle liste di mobilità, dei quali trentatré provenienti da una società e due da un’altra, asseritamente riconducibili al medesimo assetto proprietario.

Secondo la prospettazione attorea, la società avrebbe trasmesso all’Istituto previdenziale le comunicazioni telematiche dichiarando l’insussistenza di sostanziale coincidenza degli assetti proprietari e di rapporti di collegamento o controllo, così inducendo in errore l’ente e conseguendo indebitamente le agevolazioni. La posizione del formale amministratore unico è stata archiviata per difetto di dolo o colpa grave; i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, la nullità della citazione, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza del gruppo e della loro responsabilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando integralmente le motivazioni delle sentenze della stessa Sezione nn. 182 e 183 del 2023 su fattispecie analoghe. La disciplina della mobilità persegue un obiettivo di rilevanza generale, ossia il pronto reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti licenziati, con un tipico intervento pubblico nell’economia coordinato con gli articoli 4 e 41, comma 3, della Costituzione.

Il beneficiario assume su di sé l’obbligo di concorrere all’interesse pubblico sottostante: tale finalità sarebbe compromessa se le attività di licenziamento e reclutamento fossero solo apparenti, a fronte della sostanziale coincidenza o del collegamento tra gli assetti proprietari. Nel comunicare sotto la propria responsabilità l’assenza delle condizioni ostative, l’imprenditore si inserisce nel procedimento amministrativo di attribuzione delle provvidenze, facendo sorgere il rapporto di servizio con l’Istituto previdenziale. La Corte richiama sul punto l’orientamento della Cassazione, da ultimo Cass. n. 16288 del 2021 e Cass. n. 6194 del 2022.

Respinta anche l’eccezione di nullità della citazione, risultando documentata la notifica dell’invito a dedurre al liquidatore, e quella di prescrizione. La segnalazione del 2014 non costituiva notizia di danno specifica e concreta, secondo il principio delle Sezioni Riunite n. 12/QM/2011: solo le indagini penali hanno disvelato il meccanismo, cosicché il termine decorre dalla segnalazione della Guardia di Finanza del 9 marzo 2021.

Nel merito la domanda è accolta. Il Collegio ravvisa l’esistenza di un gruppo societario facente capo a un unico centro di interessi, desunta dalla domanda di concordato preventivo depositata nel 2015 per più società, dalla costituzione della convenuta per proseguire l’attività delle imprese in difficoltà e dall’affidamento della carica a un dipendente storico, con le quote intestate a professionisti del gruppo. Le dichiarazioni raccolte in sede investigativa, valutate unitamente alla documentazione, confermano la funzione di gestione esercitata dai due convenuti.

Quanto alle singole posizioni, la società ha dichiarato falsamente l’assenza di collegamenti e ha fruito degli sgravi; il primo convenuto è individuato come fulcro del sistema; il secondo ha gestito la costituzione della società e il passaggio del personale. Le sommarie informazioni sono ritenute utilizzabili quali elementi di convincimento del giudice contabile. Accertato il dolo, la condanna è pronunciata in solido per l’intero importo, con rivalutazione e interessi, ed è escluso il potere riduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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