La decadenza triennale non si estende all’azione giudiziale del pensionato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 94 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 è riferibile esclusivamente all’istanza amministrativa diretta a ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica o la revoca di quel medesimo provvedimento. Esso non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti, che resta esperibile in ogni tempo. Trattandosi di norma eccezionale, la decadenza non è suscettibile di interpretazione analogica. L’errore di diritto che abbia inficiato la liquidazione del trattamento non è disciplinato dagli artt. 204 e 205 del medesimo d.P.R., con la conseguenza che il termine triennale non opera nemmeno sotto tale profilo.

Il Fatto

Un ex sottufficiale dell’Esercito italiano, in quiescenza, beneficiava di un trattamento pensionistico erogato dall’INPS secondo il sistema c.d. misto, avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva di tre anni, sette mesi e tredici giorni. Il pensionato chiedeva la rideterminazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per la quota calcolata con il sistema retributivo, invocando l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto al ricalcolo a decorrere dal rateo di maggio 2016 e gli interessi o la rivalutazione sui ratei arretrati. Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero della Difesa, contestando la tempestività dell’istanza amministrativa di revisione, presentata oltre il termine triennale dalla liquidazione definitiva.

La Motivazione della Corte

Il quesito sottoposto alla Sezione centrale d’appello riguarda l’ambito di operatività della decadenza triennale dettata dall’art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973. L’appellante sosteneva che il giudice di primo grado, nel riconoscere il diritto alla rideterminazione, avrebbe dovuto rilevare l’intempestività dell’istanza di revisione prodotta in via amministrativa, oltre tre anni dopo l’adozione del provvedimento definitivo.

La Corte richiama la propria giurisprudenza costante, secondo cui il termine in questione si riferisce esclusivamente all’istanza amministrativa volta a ottenere dall’ufficio competente la modifica del provvedimento di pensione e non può essere esteso all’azione giudiziale davanti alla Corte dei conti. Il collegio richiama, tra le altre, Sez. I n. 349 del 2018, Sez. II n. 132 del 2016 e diverse pronunce delle sezioni regionali (Veneto, Sicilia, Puglia, Sardegna e Toscana). La regola si fonda sulla eccezionalità della norma, che preclude l’interpretazione analogica.

La Sezione accoglie inoltre l’argomento dell’INPS secondo cui l’errore di diritto, quale quello dedotto nella specie, non è disciplinato dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Ne deriva che, anche sotto tale profilo, il termine triennale non risulta applicabile. La Corte richiama sul punto Sez. App. Sicilia n. 33 del 2024 e Sez. III App. n. 323 del 2023.

Il collegio esclude infine che possano assumere rilievo le considerazioni dell’appellante sulle conseguenze per l’erario pubblico derivanti dal riesame di domande presentate a distanza di molti anni dalla definizione dei provvedimenti pensionistici. A fronte del chiaro dato normativo, tali argomenti non giustificano un’estensione del termine di decadenza oltre il suo ambito.

La domanda giudiziale è pertanto tempestivamente proposta e l’appello del Ministero della Difesa è infondato e va rigettato. Le spese sono compensate in ragione della novità delle argomentazioni prospettate; nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità disposta per le cause previdenziali dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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