Sgravio IVA per sisma Sicilia escluso dal diritto unionale (Cass. civ. Sez. V n. 10441 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria rifiuta lo sgravio integrale delle cartelle di pagamento relative all’IVA sospesa a seguito degli eventi sismici del dicembre 1990 è impugnabile dinanzi al giudice tributario, perché lede l’interesse del contribuente alla definizione agevolata della propria posizione debitoria. Nel merito, l’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 non è applicabile in materia di IVA: la riduzione del novanta per cento dell’imposta, con riconoscimento del diritto al rimborso delle somme già versate, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non garantisce la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano. Ne deriva il contrasto con l’ordinamento unionale, come chiarito dalla Corte di Giustizia.

Il Fatto

La società contribuente aveva subito la sospensione generalizzata dei pagamenti conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Provincia di Catania il 13 dicembre 1990. Dopo aver versato parte dei debiti IVA relativi agli anni 1991 e 1992, aveva chiesto lo sgravio integrale delle cartelle.

L’Ufficio aveva invece disposto uno sgravio solo parziale, sul presupposto del mancato pagamento integrale di quanto dovuto ai fini della definizione agevolata. Il contribuente ha impugnato il diniego. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Amministrazione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo attiene alla proponibilità del ricorso. La Corte rileva che l’eccezione sulla tempestività e ammissibilità dell’impugnazione, essendo attinente alla proponibilità, integra una questione rilevabile d’ufficio e poteva quindi essere proposta solo in appello. Il motivo è infondato.

Nel merito della questione, il diniego di sgravio integrale rientra senz’altro tra i provvedimenti impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992. Esso, infatti, incide sull’interesse del contribuente a vedere definita la propria posizione debitoria in ragione della definizione automatica conseguente ai pagamenti effettuati (richiamata Cass. n. 2144 del 30/01/2020).

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricorda la consolidata giurisprudenza secondo cui l’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 non si applica all’IVA. Tale disposizione, prevedendo a beneficio delle persone colpite dal terremoto una riduzione del novanta per cento dell’imposta con diritto al rimborso delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano.

Ne consegue il contrasto con l’ordinamento unionale, così come chiarito dall’ordinanza 15 luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-82/14. La Corte richiama sul punto Cass. n. 18205 del 16/09/2016 e le conformi Cass. n. 25278 del 16/12/2015, Cass. n. 16923 del 10/08/2016, Cass. n. 17563 del 04/07/2018 e Cass. n. 30927 del 27/11/2019.

Poiché l’imposta oggetto del diniego non è definibile, il contribuente non può dolersene. La Corte accoglie il secondo motivo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle delle fasi di merito sono integralmente compensate in ragione della peculiarità delle questioni di diritto affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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