Cassazione: compensazione spese nel processo tributario solo per ragioni gravi ed eccezionali (Cass. civ. Sez. 5 n. 6138 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. n. 156/2015, è consentita, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali che il giudice deve enunciare espressamente nella decisione. Tali ragioni ricorrono quando la condotta processuale della parte soccombente nell’agire o nel resistere in giudizio, o l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. È pertanto nulla, per violazione dell’obbligo motivazionale, la sentenza che disponga la compensazione con motivazione meramente apodittica, priva dell’indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni giustificatrici.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia la sentenza di primo grado che ne aveva respinto le doglianze avverso un atto impositivo. Il giudice d’appello confermava la decisione e compensava integralmente le spese di lite, limitandosi a rilevare “la complessità della materia e la necessità di procedere su base interpretativa”.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere il giudice d’appello compensato le spese in assenza di idonea motivazione sulle ragioni gravi ed eccezionali; con il secondo lamentava la violazione dell’obbligo motivazionale ex art. 111, sesto comma, Cost.. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, in quanto connessi, ritenendoli fondati.
Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha richiamato il proprio orientamento consolidato, secondo cui nel processo tributario la compensazione delle spese, disciplinata dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 nel testo novellato dal d.lgs. n. 156/2015, non costituisce più uno strumento di generale applicazione. Essa è infatti ammessa solo in presenza di soccombenza reciproca ovvero di ragioni gravi ed eccezionali, che devono essere espressamente enunciate nella motivazione del provvedimento.
A tal fine, ha precisato la Corte richiamando le Sez. 5, n. 23592 del 03/09/2024 e Sez. 5, n. 9312 del 08/04/2024, le ipotesi giustificative possono riguardare la condotta processuale della parte soccombente ovvero l’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata risultava meramente apodittica: l’affermazione secondo cui le spese potevano essere compensate “data la complessità della materia e la necessità di procedere su base interpretativa” non consentiva di evincere alcuna delle ragioni gravi ed eccezionali richieste dalla legge. La genericità del riferimento alla complessità della materia, infatti, non integra quella specifica e concreta valutazione che sola può giustificare il superamento del criterio della soccombenza.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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