Sgravio del ruolo dopo sentenza favorevole non è acquiescenza (Cass. civ. Sez. V n. 6215 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario lo sgravio del ruolo disposto dall’Ufficio dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza medesima e non è preclusivo della relativa impugnazione. Si tratta di un comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà dell’Ufficio di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. L’acquiescenza tacita alla pronuncia, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, richiede il compimento di atti dai quali emerga in maniera precisa e inequivoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, perché assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione.
Il Fatto
Una società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRES e IVA del periodo di imposta 2012, emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza impugnata, ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere, sul rilievo che era stato emesso un provvedimento di sgravio del ruolo contenuto nella cartella.
L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il contribuente, pur intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione degli art. 329 cod. proc. civ. e art. 46 d.lgs. n. 546/1992, contestando che lo sgravio sia stato disposto a seguito di rinuncia alla pretesa erariale. Sostiene che lo sgravio è stato emesso quale effetto della sentenza di primo grado favorevole alla società, per darvi esecuzione, e che tale condotta non può integrare acquiescenza. La cessazione della materia del contendere sarebbe ipotizzabile solo in caso di annullamento totale del ruolo.
La Corte ritiene il motivo fondato. Lo sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza e non preclude l’impugnazione. Può trattarsi di un comportamento fondato anche sulla sola volontà dell’Ufficio di evitare le ulteriori spese di precetto e dei successivi atti esecutivi. Irrilevanti restano l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato e la dedotta cessazione della materia del contendere. Sul punto la Corte richiama Sez. V n. 23186 del 2021, Sez. VI n. 18976 del 2019 e Sez. V n. 6334 del 2016.
Il Collegio precisa poi i connotati dell’acquiescenza tacita. Essa consiste nell’accettazione della decisione, desumibile dal compimento di atti che rivelino in modo preciso e inequivoco il proposito di non contrastarne gli effetti giuridici, quando tali atti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Richiama sul punto Sez. Un. n. 9687 del 2013 e Sez. II n. 7181 del 2018. L’acquiescenza non può pertanto desumersi dallo sgravio del ruolo adottato in ottemperanza alla decisione di merito sfavorevole all’Ufficio.
La sentenza impugnata, avendo desunto dal mero sgravio l’esistenza dei presupposti dell’acquiescenza tacita e della cessazione della materia del contendere, non ha fatto buon governo di tali principi. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per verificare i presupposti dello sgravio, per l’esame del merito e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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