Silenzio assenso sul condono edilizio solo con istanza documentalmente completa (TAR Campania n. 1763 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio non si forma quando l’istanza sia documentalmente incompleta. La formazione tacita del titolo abilitativo presuppone il pagamento integrale dell’oblazione e degli oneri concessori, nonché la completezza della documentazione prescritta, così da consentire all’amministrazione l’esercizio dei poteri di verifica sull’ammissibilità del condono e sulla corretta determinazione dell’oblazione. L’assenza della perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere, in particolare quando il richiedente non abbia mai dichiarato il dato volumetrico dell’abuso, osta alla configurazione dell’assenso per silentium. L’accertamento di conformità successivamente presentato determina, per la parte relativa, la carenza di interesse al ricorso avverso l’ordinanza di demolizione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Eboli, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 221 del 2024, con cui l’amministrazione ha sanzionato la realizzazione di alcune opere, tra cui una veranda in alluminio. Ha dedotto di aver depositato, nel 1995, istanza di condono edilizio in relazione a manufatti oggetto di una precedente ordinanza di demolizione, di aver integrato la documentazione in più riprese e di aver visto formarsi, decorso il termine di legge, un titolo abilitativo per silentium ai sensi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994.
Il Comune, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale ha disposto una verificazione per accertare la completezza dell’istanza di condono, la data in cui essa sarebbe divenuta completa e l’integrale corrispettivo dell’oblazione. La ricorrente ha inoltre presentato una istanza incidentale di accesso agli atti, cui ha dichiarato in udienza di non avere più interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato istanza di accertamento di conformità. Tale circostanza fa venir meno l’interesse alla decisione sull’ordinanza di demolizione, poiché il Comune dovrà nuovamente pronunciarsi sulla sanabilità delle opere. La domanda volta all’annullamento di quel provvedimento è pertanto improcedibile.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la disciplina dell’art. 32, commi 35 e 37, della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 28/2003, che impongono la presentazione di una dichiarazione asseverata, con descrizione analitica delle opere e idonea documentazione fotografica, e, per gli abusi di maggiore consistenza, di una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere. Ai sensi del comma 37, il decorso del termine di ventiquattro mesi senza provvedimento negativo equivale a titolo abilitativo in sanatoria, sempre che l’oblazione sia stata interamente corrisposta.
Su questa base, la Corte ha ribadito che la formazione del silenzio-assenso esige che il richiedente abbia integralmente assolto gli oneri documentali, provando i requisiti sostanziali relativi al tempo di ultimazione, all’ubicazione e alla consistenza dell’abuso. Solo così l’amministrazione può esercitare i propri poteri di verifica e determinare correttamente l’oblazione. Il Collegio ha richiamato in proposito Cons. Stato, Sez. VI, n. 6899 del 2018, Sez. IV, n. 4703 del 2017 e Sez. IV, n. 187 del 2017, nonché le pronunce Sez. II, n. 1474 del 2021 e n. 1287 del 2021.
La verificazione ha accertato l’incompletezza della documentazione: non è stata rinvenuta la perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e l’istante non ha mai dichiarato il dato volumetrico dell’abuso. L’insufficienza documentale preclude dunque la formazione del titolo per silentium. Il Tribunale ha condiviso gli esiti della verificazione, ritenendoli supportati da motivazione congruente e da contraddittorio tecnico. Il ricorso è stato quindi rigettato nel merito, l’istanza incidentale di accesso dichiarata improcedibile, con spese di lite compensate e spese di verificazione poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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