Trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la trattazione presso la Sezione centrale (TAR Campania n. 1423 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione concernente il riparto di competenza tra la Sezione centrale e la Sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale può essere sollevata dalla parte resistente non solo nell’atto di costituzione, ma anche con atto depositato nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso, ai sensi degli articoli 46, comma 1, e 47 del codice del processo amministrativo. Il riparto tra Sezione centrale e Sezione staccata non integra una questione di competenza in senso stretto. Qualora sia stata richiesta la trattazione del ricorso e dell’istanza cautelare presso la sede centrale, il fascicolo processuale deve essere trasmesso al Presidente del Tribunale amministrativo regionale, affinché provveda ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del codice di rito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, un’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune della provincia di Benevento aveva ordinato l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza, pulizia e bonifica di un immobile di sua proprietà. Il ricorso è stato notificato al Comune resistente il 20 maggio 2026. L’Amministrazione si è costituita in giudizio il 19 giugno 2026 e, con memoria depositata il 15 luglio 2026, ha eccepito l’incompetenza della Sezione staccata di Salerno, essendo il Comune situato in una provincia non ricadente nella sua circoscrizione, chiedendo la trattazione del ricorso presso la sede centrale del TAR.
La Motivazione della Corte
La Sezione staccata ha preliminarmente esaminato l’eccezione di tardività sollevata dalla società ricorrente, secondo cui la questione sul riparto di competenza avrebbe dovuto essere proposta dal Comune solo all’atto della costituzione in giudizio. Il Collegio ha ritenuto l’eccezione infondata, richiamando il disposto dell’articolo 47 del codice del processo amministrativo, il quale consente alla parte resistente di eccepire che il ricorso debba essere deciso dal TAR con sede nel capoluogo anziché dalla Sezione staccata, o viceversa, nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione fissato dall’articolo 46, comma 1, del codice di rito.
Il termine per la costituzione è di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso. Nella fattispecie, essendo la notifica avvenuta il 20 maggio 2026, il termine di 60 giorni, sommato ai successivi 30 giorni, sarebbe scaduto il 18 agosto 2026, senza considerare la sospensione feriale dei termini processuali. L’istanza depositata dal Comune il 15 luglio 2026 è pertanto risultata tempestiva, non essendo richiesto dal codice di rito che l’istanza sia presentata contestualmente alla costituzione in giudizio.
Il Collegio ha infine rilevato che, sebbene il riparto tra Sezione centrale e Sezione staccata non configuri una questione di competenza in senso stretto, la richiesta di trattazione presso la sede centrale impone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del codice del processo amministrativo, affinché sia quest’ultimo a provvedere. In applicazione di tale principio, la Sezione ha disposto la trasmissione del fascicolo processuale al Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Campania.
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Nota della Redazione
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