Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 3567 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato del giudice ordinario. Qualora il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio sia decorso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale, non imputabile alla parte ricorrente ma ad una condotta omissiva dell’amministrazione, non può essere invocato da quest’ultima per sottrarsi all’adempimento. È ammessa la nomina del commissario ad acta, senza compenso, con facoltà di delega; l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per sei anni scolastici, per un totale di € 3.000,00.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione il 3.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 16.1.2026. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il testo dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm..
La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione il 3.10.2025. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo.
La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e il rilievo che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla parte ricorrente, ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. Il Collegio nomina quindi sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle c.d. astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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